On.Luciano Ciocchetti
Vice Presidente e Assessore all'Urbanistica della Regione Lazio.
IX LEGISLATURA
R E G I O N E L A Z I O
CONSIGLIO REGIONALE
Si attesta che il Consiglio regionale il 3 agosto 2011 ha approvato la
deliberazione legislativa concernente:
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2009, N. 21 (MISURE
STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO ED INTERVENTI PER
L’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE) E ALLE LEGGI REGIONALI 2 LUGLIO
1987, N. 36 (NORME IN MATERIA DI ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE), 26 GIUGNO 1997, N. 22 (NORME IN
MATERIA DI PROGRAMMI DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA
REGIONE), 6 OTTOBRE 1997, N. 29 (NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI
PROTETTE REGIONALI), 6 LUGLIO 1998, N. 24 (PIANIFICAZIONE PAESISTICA
E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO),
22 DICEMBRE 1999, N. 38 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO), 6
AGOSTO 2007, N. 13 (ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14
“ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E
SUCCESSIVE MODIFICHE), 27 MAGGIO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI REGIONALI
IN MATERIA DI ARCHITETTURA SOSTENIBILE E DI BIOEDILIZIA), 11
AGOSTO 2008, N. 15 (VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA)
E 16 APRILE 2009, N. 13 (DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI
DEI SOTTOTETTI ESISTENTI).
Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento del
Consiglio regionale.
Art. 1
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure
straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 21/2009 le parole: “nonché della
normativa sulle zone agricole” sono soppresse.
Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 21/2009)
1. L’articolo 2 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di
ampliamento, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia degli edifici di cui
agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 4, e 5 per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sussista, alternativamente, una delle seguenti
condizioni:
a) siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati come definiti
dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche
ovvero, se non ultimati, abbiano ottenuto il titolo abilitativo
edilizio;
b) siano edifici ultimati per i quali sia stato rilasciato il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria, anche a seguito della formazione
del silenzio-assenso per decorso dei termini di cui agli articoli 35
della l. 47/1985, 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici)
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326 nonché dell’articolo 6 della legge regionale 8 novembre
2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti
edilizi) e successive modifiche ovvero venga rilasciato entro il
termine previsto dall’articolo 6, comma 4.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli interventi
di cui al comma 1 da effettuarsi su edifici realizzati abusivamente nonché:
a) su edifici situati nelle zone individuate come insediamenti
urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale
(PTPR);
b) su edifici situati nelle aree sottoposte a vincolo di
inedificabilità assoluta;
c) su edifici situati nelle aree naturali protette, con esclusione
delle zone di promozione economica e sociale individuate nei
piani di assetto delle aree naturali protette vigenti ovvero, in
assenza dei piani di assetto, delle zone B individuate dalle leggi
istitutive delle aree ai fini dell’applicazione delle disposizioni di
salvaguardia ovvero, in assenza dell’individuazione delle zone B,
nelle zone che nelle leggi istitutive delle aree naturali protette si
considerano edificabili ai fini dell’applicazione delle norme di
salvaguardia ed in ogni caso ovunque ricorrano le condizioni di
cui al comma 1;
d) su edifici situati nelle aree del demanio marittimo;
e) su edifici situati nelle zone di rischio molto elevato individuate
dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo) e successive modifiche e alla legge
regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini
regionali) e successive modifiche, adottati o approvati, fatta
eccezione per i territori ricadenti nei comprensori di bonifica in
cui la sicurezza del regime idraulico è garantita da sistemi di
idrovore;
f) su edifici situati nelle aree con destinazioni urbanistiche
relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità,
delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali nonché agli
standard di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968;
g) su edifici situati nelle fasce di rispetto, come definite dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404,
delle strade pubbliche, fatte salve le previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti, nonché nelle fasce di rispetto ferroviarie,
igienico-sanitarie e tecnologiche;
h) su casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR,
che siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930.
3. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e
per gli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, gli
interventi di cui al presente capo sono consentiti previa autorizzazione
dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, secondo quanto
previsto dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
4. I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012,
possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del
proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di
particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico,
limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.
5. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i parametri urbanistici
ed edilizi della volumetria o della superficie utile, utilizzati per il calcolo dei
volumi o delle superfici degli edifici esistenti nonché degli edifici compresi
nei piani previsti dalla presente legge, devono essere gli stessi utilizzati per il
calcolo degli ampliamenti previsti negli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4.”.
Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 21/2009)
1. L’articolo 3 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Interventi di ampliamento degli edifici)
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi
comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6,
interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla
volumetria esistente o alla superficie utile:
a) 20 per cento per gli edifici indicati nell’articolo 2 a
destinazione residenziale, pubblica o privata, uni-plurifamiliari,
per un incremento complessivo massimo, per ogni edificio così
come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820,
di 70 metri quadrati di superficie, e comunque per ogni unità
immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia
funzionale;
b) 20 per cento per gli edifici indicati nell’articolo 2 destinati
alle strutture che prestano servizi socio-assistenziali di cui alla
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di
autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che
prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, per
un incremento massimo di 200 metri quadrati per l’intero
edificio;
c) 20 per cento per gli edifici di cui all’articolo 2, a destinazione
non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri
quadrati di superficie per l’intero edificio; tali limiti sono
aumentati al 25 per cento, per un incremento massimo di 500
metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e
artigianali;
c) per gli edifici a destinazione mista, residenziale e non, le
percentuali ed i limiti massimi previsti dalle lettere a) e b) si
sommano e vengono calcolati in relazione alla volumetria o alla
superficie utile delle singole porzioni a differente destinazione.
2. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi
comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
sono consentiti, altresì, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui
all’articolo 6, interventi di realizzazione di pertinenze che non comportino
aumenti di volume e di superficie utile.
3. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti anche con
aumento del numero delle unità immobiliari:
a) in adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche
utilizzando parti esistenti dell’edificio; ove ciò non risulti
possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato
esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio
separato di carattere accessorio e pertinenziale;
b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla
legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto del
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008.
5. Gli ampliamenti di cui al comma 1 devono essere realizzati nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di
sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla
legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di
architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche, dal decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59 (Regolamento di
attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia) e successive modifiche e dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici). Le percentuali di cui al comma
1 sono elevate di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie
che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non
inferiore a 1 Kw.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 la realizzazione degli
ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata all’esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria, ivi compresi gli impianti autonomi approvati
dall’organo competente, e delle opere di urbanizzazione secondaria ovvero al
loro adeguamento o realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico
connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici
esistenti, nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all’articolo 41 sexies
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), purché la superficie
da destinare a parcheggio, calcolata in relazione all’entità dell’ampliamento,
non sia inferiore a 20 metri quadrati.
7. Qualora venga comprovata l’impossibilità dell’adeguamento o
della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, come
individuate dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è
consentita purché il titolo abilitativo edilizio sia subordinato al pagamento,
oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario pari al 50 per
cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive
modifiche. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai
comuni all’adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori
interessati dagli interventi. Qualora gli interventi di ampliamento siano
realizzati negli ambiti interessati da piani di recupero, le risorse derivanti dai
contributi straordinari sono destinate ai consorzi di autorecupero, al fine
della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo. Per i fini di cui
al presente comma i comuni possono individuare nuove aree,
prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per
adeguare gli standard urbanistici.
8. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si sommano con gli
ampliamenti eventualmente consentiti dalla presente legge nonché da altre
norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, le percentuali di cui al
comma 1 sono applicabili proporzionalmente alle singole unità e gli
ampliamenti devono essere realizzati sulla base di un progetto unitario,
riguardante l’intero edificio, fatta salva la fattispecie di cui al comma 1,
lettera a), per la quale l’ampliamento fino al 20 per cento della volumetria o
della superficie utile esistente, è applicabile integralmente alla singola unità
immobiliare. Gli ampliamenti di cui al comma 1, lettera a) sono cumulabili
con il recupero a fini residenziali dei volumi accessori e pertinenziali di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), esclusivamente per le tipologie
residenziali unifamiliari, plurifamiliari a schiera e comunque per ogni unità
immobiliare dell'edificio, così come definito dalla circolare ministeriale 23
luglio 1960, n. 1820, dotata di specifica autonomia funzionale.
9. La destinazione d’uso degli edifici di cui al comma 1 deve essere
mantenuta per dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori relativi
agli interventi di ampliamento.
10. Qualora gli interventi di cui al comma 1 afferiscano alla prima
casa, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione
del consiglio comunale adottata entro il 31 dicembre 2011, una riduzione
fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.”.
Art. 4
(Inserimento dell’articolo 3 bis alla l.r. 21/2009)
1 Dopo l’articolo 3 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis
(Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti)
1. Al fine di incentivare l’adeguamento di un intero edificio esistente
secondo quanto previsto dalla vigente normativa antisismica, le percentuali
di cui all’articolo 3, comma 1, sono così incrementate:
a) fino al 35 per cento della volumetria o della superficie utile
esistente, fino ad un massimo di 90 metri quadrati, per gli edifici di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ricadenti nella zona
sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b, come individuate dalla
deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387;
b) fino al 25 per cento della volumetria o della superficie utile
esistente, fino ad un massimo di 80 metri quadrati, per gli edifici di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ricadenti in sottozona
sismica 3a o sottozona sismica 3b, come individuate dalla
deliberazione della Giunta regionale 387/2009.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto delle
disposizioni previste dall’articolo 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.”.
Art. 5
(Modifiche alla l.r. 21/2009 e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36, 26 giugno 1997,
n. 22, 6 ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24, 22 dicembre 1999, n. 38, 6 agosto
2007, n. 13, 27 maggio 2008, n. 6, 11 agosto 2008, n. 15 e 16 aprile 2009, n. 13.
Disposizioni transitorie ed abrogative. Entrata in vigore)
1. Dopo l’articolo 3 bis della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:
“Art. 3 ter
(Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il
cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale)
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti
o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di
destinazione d’uso a residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia,
di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, e di completamento, con
ampliamento entro il limite del 30 per cento della superficie utile esistente nei
limiti previsti dalla lettera c), previa acquisizione del titolo abilitativo di cui
all’articolo 6, degli edifici di cui all’articolo 2 aventi destinazione non
residenziale, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010,
ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o
per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici
con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione. Gli
interventi di cui al presente comma sono consentiti nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) gli interventi non possono riguardare edifici ricompresi all’interno
delle zone D di cui al decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile
1968, ovvero nell’ambito di consorzi industriali o di piani degli
insediamenti produttivi, fatti salvi gli interventi nelle zone omogenee D
inferiori a 10 ha, che riguardino edifici dismessi o mai utilizzati alla
data del 31 dicembre 2005;
b) gli interventi non possono riguardare gli edifici ricompresi
all’interno delle zone omogenee E, di cui al al decreto del Ministro per
il lavori pubblici 2 aprile 1968;
c) gli interventi sono finalizzati al cambio di destinazione d’uso in
residenziale fino ad un massimo di 15.000 metri quadrati di superficie
utile lorda esistente, da incrementare con l’ampliamento di cui
all’alinea del presente comma; tali interventi sono subordinati a
riservare una quota della superficie complessiva oggetto di
trasformazione alla locazione con canone calmierato per l’edilizia
sociale, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con
regolamento di attuazione; detta quota è stabilita nella misura minima
del 30 per cento per cambi di destinazione d’uso con una superficie
esistente inferiore a 10.000 metri quadrati e nella misura minima del 35
per cento per cambi di destinazione d’uso con una superficie esistente
superiore a 10.000 metri quadrati e inferiore a 15.000 metri quadrati;
nelle percentuali riservate alla locazione può essere destinata una quota
alla locazione per studenti universitari e alle categorie protette e
svantaggiate come definite dalle norme nazionali e comunitarie nonché
ai componenti del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco e delle forze
armate;
d) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle altezze e delle
distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per il
lavori pubblici 2 aprile 1968.
2. Gli interventi di modifica di destinazione d’uso di cui al comma 1
determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona
dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio.
3. E’ consentita, nelle aree edificabili libere con destinazione non
residenziale nell’ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa
pubblica o privata, ancorché decaduti, con esclusione dei piani degli
insediamenti produttivi, dei piani industriali particolareggiati, nonché di
quelli approvati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, la realizzazione di immobili ad uso residenziale entro il limite di
10.000 metri quadrati di superficie utile lorda e comunque non oltre la
superficie non residenziale prevista dal piano, incrementata del 10 per
cento dell’intera volumetria prevista dal piano stesso, proporzionalmente
distribuita in relazione alle volumetrie ammesse per ogni area libera
destinata a non residenziale. La realizzazione di tali interventi rimane
subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura
minima del 30 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato
per l’edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il
regolamento di attuazione di cui al comma 1, lettera c).
4. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 sono consentiti
cambi di destinazione d’uso a residenziale degli edifici adibiti a strutture
sanitarie private che cessano l’attività sanitaria in conseguenza di quanto
previsto nei piani regionali di rientro della rete ospedaliera o nel piano di
rientro dal disavanzo sanitario, nonché di tutti i provvedimenti ad essi
connessi.
5. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di
sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal
d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e successive modifiche, dal dpr.
59/2009 e dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno
2009.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1 è subordinata all’esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ovvero, al loro adeguamento o
realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al
previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti,
nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della l.
1150/1942.
7. Nel caso in cui gli interventi previsti al comma 1 riguardino un
edificio con una superficie utile inferiore a 500 metri quadrati o riguardino
un immobile edificato in un comune con popolazione inferiore a 15.000
abitanti o un immobile ricompreso all’interno di un piano di recupero
approvato ai sensi della l.r. 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti
l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente)
e successive modifiche, può non applicarsi la condizione di cui al comma
1, lettera c), purché l’interessato corrisponda, prima dell’ultimazione dei
lavori, il pagamento di un importo pari al 20 per cento del corrispondente
valore catastale determinato ai fini dell’imponibile ICI o si impegni alla
realizzazione di opere pubbliche di interesse dell’amministrazione
comunale di pari importo.
8. Le disposizioni previste dal presente articolo possono riguardare
anche interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al cambio di
destinazione d’uso in residenziale di edifici, o parti di essi, aventi
destinazione non residenziale anche non dismessi ricadenti all’interno dei
piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per
favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e
popolare) e successive modifiche o all’interno dei piani di recupero di cui
alla l.r. 28/1980 e successive modifiche.
9. I comuni istituiscono il registro degli interventi di cui al presente
articolo al fine di monitorare l’incremento dei pesi insediativi nell’ambito
del territorio comunale. I comuni provvedono annualmente a trasmettere i
dati riepilogativi alla Regione.”.
2. L’articolo 4 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
(Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici)
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi
comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti,
sono consentiti, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone C di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 realizzati da meno
di venti anni e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6,
interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, con
ampliamento entro i limiti massimi di seguito riportati della volumetria o
della superficie utile esistente, degli edifici di cui all’articolo 2,
limitatamente alle seguenti fattispecie:
a) per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50 per
cento, ampliamento fino al 35 per cento;
b) per edifici a destinazione prevalentemente non residenziale,
ampliamento fino al 35 per cento e comunque non superiore a 350
metri quadrati, a condizione che nella ricostruzione si rispettino le
destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici;
c) per edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a
500 metri quadrati in stato di degrado, ampliamento fino al 60 per
cento, a condizione che venga mantenuto almeno il precedente
numero di unità immobiliari in capo ai proprietari;
d) per edifici residenziali ricadenti nelle zone territoriali omogenee
E, con esclusione di quelli realizzati prima del 1950, ampliamento
fino al 20 per cento della cubatura esistente.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle
distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente e dagli articoli 8
e 9 decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e in conformità
al decreto del Ministro per le infrastrutture 14 gennaio 2008.
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1
devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di
bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e
in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento
rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs.
192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal
protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e
successive modifiche.
4. La realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di
cui al comma 1 è subordinata:
a) all’esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento in relazione al
maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume
o di superficie utile degli edifici esistenti nonché alla realizzazione
dei parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della l. 1150/1942;
b) alla realizzazione di interventi di piantumazione di essenze
arboree e vegetazionali con un indice minimo di densità arborea,
comprese le alberature esistenti, pari ad 1 albero di alto fusto ogni
100 metri quadrati di superficie libera da costruzioni ed un indice
minimo di densità arbustiva, compresi gli arbusti esistenti, pari ad 1
arbusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera.
5. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si sommano con gli
ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli
strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 14 della legge
regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative
regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), l’intervento
di ristrutturazione edilizia, se volto alla realizzazione di ulteriori unità
immobiliari rispetto a quelle preesistenti, è, altresì, subordinato all’obbligo
di destinare il 25 per cento delle unità immobiliari aggiuntive alla
locazione a canone concordato di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un periodo
non inferiore a otto anni.
7. Al fine di promuovere la qualità edilizia ed architettonica degli
edifici di cui al presente articolo e dell’ambiente urbano, nel caso in cui il
soggetto proponente l’intervento di sostituzione edilizia provveda
mediante la procedura del concorso di progettazione, con l’assistenza degli
ordini professionali competenti, l’ampliamento di cui al comma 1 è
aumentato del 10 per cento, purché l’intervento sia realizzato sulla base del
progetto vincitore del concorso.
8. Qualora gli interventi di cui al comma 1 afferiscano alla prima
casa, è riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione
del consiglio comunale, entro il 31 gennaio 2012, una riduzione fino al
massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria.”.
3. L’articolo 5 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
(Interventi di recupero degli edifici esistenti)
1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi
comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti
sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo
6:
a) interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori,
pertinenziali, nonché delle unità immobiliari ad altri usi destinati,
degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, a destinazione
residenziale per almeno il 50 per cento, limitatamente al 20 per
cento del volume o della superficie per ogni edificio, così come
definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820 e
comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di
specifica autonomia funzionale, fino ad un massimo di 70 metri
quadrati;
b) interventi di recupero a fini residenziali di volumi accessori e
pertinenziali degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, a
destinazione prevalentemente residenziale, ubicati in zone destinate
urbanisticamente all’agricoltura, purché il cambio di destinazione
d’uso non superi il 50 per cento della superficie della parte
residenziale preesistente e comunque entro il limite di cui alla
lettera a);
c) interventi di recupero di volumi accessori e pertinenziali degli
edifici di cui all’articolo 2, comma 1, a destinazione
prevalentemente a servizi finalizzati all’attività sportiva, purché il
cambio di destinazione all’uso sportivo non superi il 50 per cento
della parte a destinazione a servizi finalizzati all’attività sportiva
preesistente.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) è
subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria ovvero al loro adeguamento o alla realizzazione, in relazione al
maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione a destinazione
residenziale nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all’articolo 41
sexies della l. 1150/1942, purché la superficie da destinare a parcheggio,
calcolata in relazione all’entità dell’ampliamento, non sia inferiore a 20
metri quadrati.
3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di
sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal
d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione
energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il
fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli
eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla
bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e successive modifiche.
4. Gli interventi di cui al comma 1 non possono essere sommati con
quelli previsti dall’articolo 3, fatto salvo quanto previsto agli articoli 3
comma 11, 3 bis, 3 ter e 4.”.
4. L’articolo 6 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Titoli abilitativi e termini per la presentazione delle domande)
1. Fermi restando i nulla osta, le autorizzazioni ed ogni altro atto di
assenso comunque denominato previsti dalla normativa statale e regionale
vigente e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gli interventi di cui agli
articoli 3, 3 bis, 3 ter, 4 e 5 sono consentiti previa denuncia di inizio
attività (DIA) ai sensi dell’articolo 23 del dpr 380/2001 e successive
modifiche, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai
sensi della normativa vigente. Per gli interventi straordinari da realizzare
nei territori ricadenti nei comprensori di bonifica previsti dall’articolo 2,
comma 2, lettera e), ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo edilizio
deve essere, altresì, acquisito il parere del competente consorzio di
bonifica, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si
intende favorevolmente reso.
2. Gli interventi di cui agli articoli 3 ter e 4, con una superficie utile
esistente superiore a 500 metri quadrati, sono consentiti previa
acquisizione del permesso di costruire, il cui ottenimento è subordinato
all’esito di una apposita conferenza dei servizi, convocata ai sensi della
normativa vigente entro novanta giorni dalla presentazione della domanda
di permesso, con la partecipazione delle amministrazioni interessate
dall’intervento, ivi compresa la Regione e le amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo, qualora l’intervento sia ricompreso all’interno di aree di
interesse culturale e ambientale o comunque vincolate.
3. Alla DIA e alla domanda per il rilascio del permesso di costruire
sono allegate, tra l’altro, conformemente alla normativa vigente in materia,
l’attestazione del tecnico abilitato relativa all’ultimazione dei lavori ovvero
allo stato dei lavori nei casi previsti dall’articolo 3 ter nonché, nel caso di
decorso dei termini per la formazione del silenzio-assenso ai sensi
dell’articolo 35 della l. 47/1985, dell’articolo 39 della l. 724/1994,
dell’articolo 32 del d.l. 269/2003 nonché dell’articolo 6 della l.r. 12/2004,
l’attestazione del tecnico abilitato dell’avvenuta formazione del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria.
4. Le DIA e le domande per il rilascio del permesso di costruire sono
presentate dopo il 31 gennaio 2012 ed entro il 31 gennaio 2015 .
5. Ai fini della corresponsione degli oneri concessori i comuni
possono, con apposita deliberazione, applicare una riduzione,
limitatamente al costo di costruzione, fino a un massimo del 30 per cento.
6. L’esecuzione dei lavori degli interventi previsti dalla presente
legge deve essere effettuata da imprese di costruzione in possesso dei
requisiti previsti dalla legge.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 4 e 5 possono
essere applicate, con riferimento ad ogni singolo intervento, una sola volta
a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il
comune istituisce un apposito registro degli interventi eseguiti secondo le
disposizioni della presente legge e provvede annualmente a trasmettere i
dati riepilogativi alla Regione.”.
5. Dopo l’articolo 6 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente capo:
“Capo II bis
(Ulteriori misure per il settore edilizio)”.
6. L’articolo 7 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
(Programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale)
1. Allo scopo di riqualificare e recuperare i territori caratterizzati
dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali,
nonché per riqualificare ambiti urbani con presenza di tessuti edilizi
disorganici o incompiuti, nonché di edifici isolati a destinazione industriale
o terziaria dismessi, parzialmente utilizzati o degradati, i comuni, sulla
base di iniziative pubbliche o private, anche su proposta di consorzi,
imprese e cooperative, adottano, anche in variante della strumentazione
urbanistica vigente, o adottata, programmi integrati di riqualificazione
urbana e ambientale ai sensi della l.r. 22/1997 e successive modifiche.
2. I programmi integrati di riqualificazione urbana sono volti al
rinnovo del patrimonio edilizio e al riordino del tessuto urbano, attraverso
interventi di sostituzione edilizia, anche con incrementi volumetrici e
modifiche di destinazione d’uso di aree e di immobili, a condizione che la
ristrutturazione urbanistica preveda una dotazione straordinaria degli
standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché una
quota destinata allo standard di cui all’articolo 18.
3. I programmi di riqualificazione ambientale sono volti al recupero
e alla riqualificazione di aree sottoposte a vincoli ambientali e
paesaggistici compromesse da degrado ambientale. Il programma integrato
di riqualificazione ambientale prevede, disponendone la contestuale
attuazione:
a) la demolizione, a carico dei proprietari, delle porzioni di tessuti
edilizi o dei singoli edifici e la cessione a titolo gratuito al comune
dell’area oggetto del ripristino ambientale e della riqualificazione
della stessa;
b) la traslazione, previa localizzazione, delle volumetrie degli
edifici demoliti e di quelle previste dalla pianificazione comunale
vigente, in altre aree esterne a quelle vincolate, facendo ricorso
anche al cambio di destinazione d’uso rispetto agli edifici demoliti,
alla modifica delle destinazioni urbanistiche vigenti e all’aumento
della capacità edificatoria.
4. I programmi integrati di cui ai commi 2 e 3 possono essere definiti
in modo coordinato, affinché il trasferimento della edificazione esistente o
prevista nelle aree di valore paesaggistico possa avvenire all’interno degli
ambiti sottoposti a riqualificazione urbana o in altri ambiti della
pianificazione urbanistica comunale individuando, ove necessario per la
corretta attuazione del programma, aree esterne ai perimetri urbani, come
individuati dagli strumenti urbanistici generali vigenti, sulle quali il peso
insediativo non deve superare il 50 per cento di quello complessivo.
5. Per l’accesso ai finanziamenti regionali, i comuni individuano, con
deliberazione del consiglio comunale, gli ambiti destinati alla
riqualificazione urbana e ambientale e quelli destinati ad accogliere gli
interventi di ricostruzione con riferimento allo strumento urbanistico
vigente, con esclusione degli insediamenti urbani storici, come individuati
dal PTPR, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della l.r.
22/1997 e successive modifiche e definiscono, altresì, i criteri e gli
indirizzi per l’attuazione dei programmi integrati. A tal fine, nel rispetto di
quanto previsto dalla deliberazione di cui all’articolo 9, comma 2, il
comune provvede, all’adozione di un programma preliminare per ogni
singolo ambito o per ambiti coordinati, che definisca lo schema
preliminare di assetto; le principali opere pubbliche da realizzare, le aree
da acquisire e le modalità per la loro acquisizione; gli indirizzi specifici per
la formazione delle proposte private d’intervento. Sulla base del
programma preliminare, il comune, attraverso procedure di evidenza
pubblica, acquisisce le proposte private d’intervento, ai fini dell’adozione
del relativo programma integrato di intervento.
6. I comuni che non procedono all’individuazione degli ambiti
previsti dal comma 5, non possono accedere ai finanziamenti regionali di
cui all’articolo 9.
7. Gli incrementi di edificabilità e le modifiche di destinazione d’uso
di cui ai commi 2 e 3, sono stabiliti coerentemente con gli obiettivi da
conseguire, secondo criteri e requisiti di sostenibilità urbanistica e di
compatibilità ambientale, senza generare, nel complesso, un incremento
maggiore del 75 per cento delle volumetrie demolite.
8. Limitatamente ai comuni costieri, i programmi integrati di cui al
comma 3, finalizzati a delocalizzare gli edifici esistenti nelle fasce di
rispetto relative al territorio costiero marittimo previste dall’articolo 142,
comma 1, lettera a), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, devono
prevedere la ricostruzione degli edifici demoliti al di fuori delle fasce
medesime consentendo un incremento delle volumetrie fino al 150 per
cento. Le aree recuperate sono utilizzate per la fruizione pubblica del
litorale.
9. I comuni valutano le possibilità di incrementare i valori riportati ai
commi 7 e 8 in relazione alle caratteristiche dell’intervento proposto.
10. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere
realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale
in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in
particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la
prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori
limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero
rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale
sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e successive
modifiche.
11. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione promuove corsi di
formazione professionale volti allo sviluppo delle competenze nel campo
delle nuove metodologie di costruzione eco-compatibili ovvero della bio-
edilizia nonché delle connesse problematiche di sicurezza sui luoghi di
lavoro. La Regione promuove, altresì, specifiche azioni dirette alla
ricollocazione e alla stabilizzazione lavorativa, mediante l’impiego nei
nuovi settori edilizi, anche ai sensi della legge regionale 22 luglio 2002, n.
21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori
socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito
di politiche attive del lavoro) e successive modifiche.
12. I comuni istituiscono il registro degli interventi di cui al presente
articolo al fine di monitorare l’incremento dei pesi insediativi nell’ambito
del territorio comunale. I comuni provvedono annualmente a trasmettere i
dati riepilogativi alla Regione.”.
7. L’articolo 8 della l.r. 21/2009 è abrogato.
8. All’articolo 9 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“Costituisce condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti di cui al
presente comma l’adozione, da parte dei comuni, della deliberazione prevista
dall’articolo 7, comma 5.”;
b) al comma 4 le parole da: “ Individuazione del primo” a : “ Pomezia” sono
soppresse;
c ) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Le opere ricomprese negli strumenti urbanistici di cui all’articolo 7
possono essere finanziate anche attraverso appositi strumenti di ingegneria
finanziaria previsti dall’Unione europea.”.
9. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:
“4 bis. Ai fini di una più efficace attuazione degli interventi e della
programmazione prevista dal presente capo in materia di edilizia sociale, la
Giunta regionale adotta una specifica carta dei suoli e degli immobili pubblici
ricadenti nel territorio regionale, finalizzata alla pianificazione delle aree
utilizzabili e idonee, secondo i vigenti strumenti urbanistici generali, per
interventi di superamento dell’emergenza abitativa. La carta ricognisce e
individua, altresì, gli edifici di proprietà pubblica, afferenti al patrimonio
regionale o di altri enti pubblici, al fine di promuovere l’adozione di specifici
piani di recupero ai sensi della l. 457/1978. La Regione, per la realizzazione di
detti piani di recupero, può acquisire immobili rimasti inutilizzati per più di
cinque anni e/o in evidente stato di degrado, al fine di recuperarli, con priorità
per gli immobili ubicati nei centri storici. I comuni localizzano gli interventi
relativi ai fabbisogni abitativi prioritariamente nelle aree o immobili disponibili
individuati dalla carta dei suoli e degli immobili pubblici, ove adottata.”.
10. L’articolo 14 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 14
(Misure a sostegno dei soggetti che hanno contratto o contrarranno mutui per
l’autocostruzione per l’acquisto della prima casa e per l’autorecupero)
1. Per sostenere gli individui che hanno contratto o intendono
contrarre un mutuo finalizzato all’acquisto, alla costruzione,
all’autocostruzione anche associata, al recupero o all’autorecupero della
prima casa, la Regione promuove misure di sostegno e garanzia.
2. Accanto al fondo di solidarietà per i mutui istituito dall’articolo 13
della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2009) è istituito, a favore dei nuclei familiari con un reddito
ISEE fino a 40 mila euro che non presentano sufficienti garanzie per
l’accensione di mutui, un fondo di garanzia finalizzato a consentire
l’accesso al mutuo. I soggetti di cui al presente articolo non devono
possedere altri immobili di proprietà nella regione Lazio e il mutuo da
contrarre non può essere superiore a quindici volte il loro reddito ISEE.
Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti
per l’identificazione dei nuclei familiari interessati e la modalità di
funzionamento del fondo la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio S.p.A
o a sue controllate.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono rivolte anche alle
cooperative di autorecupero di immobili pubblici. Il fondo previsto al
comma 2 può essere anche utilizzato per l’accensione di mutui individuali
o la trasformazione dei mutui intrapresi dalle cooperative di autorecupero
in mutui individuali e comunque finalizzati all’autorecupero di immobili
pubblici. Le misure previste dal presente articolo sono rivolte, altresì, ai
soggetti che intendono realizzare interventi in autocostruzione anche
associata. Con successivo regolamento, la Giunta regionale fornisce
indirizzi e direttive atte a disciplinare gli interventi di autocostruzione,
anche associata.
4. Le risorse di cui al fondo di garanzia previsto dal comma 2 sono
utilizzate, fino a un limite massimo del 25 per cento della disponibilità
annuale, per la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari,
anche monoparentali, costituiti da persone ultrasessantacinquenni con
reddito ISEE, riferito all’intero nucleo familiare, inferiore o uguale a 25
mila euro, per ristrutturare o adeguare gli immobili di proprietà, destinati a
prima casa, al fine della messa in sicurezza e adeguamento degli impianti
tecnologici ed igienici, dell’incremento del risparmio energetico,
dell’eventuale abbattimento delle barriere architettoniche e
dell’installazione di apparecchiature di telesoccorso e telecontrollo, di
meccanismi di rilevazioni di perdite (gas, acqua) e automatismi in genere.
Il contributo regionale previsto dal presente comma può essere concesso
fino ad un massimo del 50 per cento della spesa dichiarata ammissibile con
deliberazione della Giunta, da determinare con riferimento alla tipologia
dell’intervento e/o dell’impianto ed alle condizioni reddituali del nucleo
familiare.
5. Alla copertura delle spese relative ai contributi previsti ai commi 3
bis e 4 si provvede nei limiti degli stanziamenti disposti ai sensi
dell’articolo 15, comma 5 bis, fino ad un importo stabilito annualmente
con deliberazione della Giunta regionale; alla copertura delle ulteriori
spese previste dal presente articolo si provvede con appositi fondi previsti
dall’articolo 13 della l.r. 31/2008 e dall’articolo 75 della legge regionale 28
aprile 2006, n. 4, relativo al fondo speciale di garanzia per la casa.”.
11. Dopo l’articolo 15 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:
“Art. 15 bis
(Interventi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale)
1. In aggiunta agli strumenti di cui all’articolo 15, comma 4, sono
previsti anche interventi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale.
2. Al fine di consentire l’acquisto del bene “casa” tramite riscatto
con patto di futura vendita degli alloggi ATER o degli alloggi di nuova
costruzione di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale”, è istituita una
modalità di rateizzazione del prezzo di acquisto, di seguito denominato
“mutuo sociale”. Per interventi di edilizia “sovvenzionata per mutuo
sociale” si intendono interventi di nuova costruzione di alloggi realizzati,
al fine di calmierare i costi, su terreni nelle disponibilità degli enti pubblici
e attuati, in forma diretta, dalla direzione regionale competente in materia
di piani e programmi di edilizia residenziale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore competente in materia di piani e programmi di edilizia
residenziale, sono stabiliti annualmente:
a) l’ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla costruzione
di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale e
all’acquisto degli alloggi delle ATER;
b) i requisiti di accesso al mutuo sociale e i bandi per la definizione
dei soggetti beneficiari.
4. L’importo del mutuo sociale è pari al costo totale sostenuto per la
realizzazione dell’alloggio di nuova costruzione di edilizia “sovvenzionata
per mutuo sociale”, o pari al prezzo complessivo richiesto dall’ATER per
l’acquisto. In tal caso la Regione si sostituisce al soggetto avente titolo
all’acquisto. In entrambi i casi la cessione della proprietà avviene con il
pagamento dell’ultimo rateo di riscatto.
5. I ratei di riscatto con mutuo sociale sono mensili, fissi e composti
dalla quota capitale maggiorata dell’1 per cento di interesse, e di
ammontare non superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo
familiare del beneficiario. Il pagamento della rata e’ sospeso in caso di
disoccupazione del beneficiario o altro impedimento al pagamento che si
verifichi in capo al beneficiario, previo accertamento dell’impedimento
stesso da parte della Regione. Nel periodo di sospensione, il beneficiario è
tenuto al pagamento del canone di locazione mediante le medesime
modalità della locazione delle ATER. Al termine dello stato di
disoccupazione o al cessare di altro impedimento al pagamento, quanto
versato dal beneficiario a titolo di canone di locazione viene calcolato in
conto prezzo. E’ consentita l’estinzione anticipata. I ratei di mutuo sociale
debbono essere reimpiegati per il finanziamento dell’edilizia residenziale
sociale.
6. Alla definizione delle modalità e dei criteri di attuazione del
presente articolo si provvede mediante deliberazione della Giunta
regionale da approvarsi, su proposta dell’Assessore competente in materia
di piani e programmi di edilizia residenziale, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli
alloggi delle ATER che alla data di entrata in vigore della presente legge,
risultino già inseriti nei piani di vendita approvati dalla Giunta regionale.”.
12. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 21/2009 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Le previsioni di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera a), della l.r.
36/1987 si applicano anche alle aree destinate a verde pubblico e servizi,
ricadenti nei piani di zona di cui alla l. 167/1962, per la realizzazione di nuovi
alloggi ERP, purché in dette aree sia garantita la relativa dotazione degli
standard urbanistici.
4 ter. Nel rispetto della dotazione degli standard urbanistici, le ATER e gli enti
locali, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o
adottati e ai regolamenti edilizi, possono realizzare sulle aree comprese nei
piani di zona di cui alla l. 167/1962, nuove volumetrie destinate a edilizia
sovvenzionata.
4 quater. Gli interventi di cui al comma 4ter, proposti ed approvati dalle ATER
sono attuabili previa acquisizione del parere del comune territorialmente
competente, in sede di conferenza di servizi.”.
13. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 21/2009 le parole: “di cui al comma 1,
lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”.
14. All’articolo 18 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 5 le parole: “nei commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “nel
comma 3”.
15. L’articolo 25 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 25
(Disposizioni per favorire il recupero dei nuclei edilizi abusivi
e definizione delle domande di sanatoria edilizia)
1. Al fine di consentire la definizione dei procedimenti di sanatoria
edilizia straordinaria ancora pendenti, i soggetti che hanno presentato
domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi
della l. 47/1985 e successive modifiche, dell’articolo 39 della l. 724/1994 e
successive modifiche, dell’articolo 32 del d.l. 269/2003 e della l.r.
12/2004, possono presentare al comune alternativamente:
a) una perizia giurata del tecnico abilitato dell’avvenuta formazione
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per decorso dei termini
stabiliti dall’articolo 35 della l. 47/1985, dall’articolo 39 della l.
724/1994, dall’articolo 32 del d.l. 269/2003 nonché dall’articolo 6
della l.r. 12/2004, ove ne ricorrano le condizioni previste;
b) la documentazione integrativa a quella trasmessa al comune, resa
in conformità alle relative discipline delle singole sanatorie edilizie.
2. Sono escluse dall’applicazione del comma 1 tutte le domande
per cui sia stata notificata l’improcedibilità.
3. I comuni, entro novanta giorni dal ricevimento dalla perizia
giurata di cui al comma 1, lettera a), verificano la veridicità delle
attestazioni stesse. Decorso il termine senza l’adozione di un
provvedimento di autotutela da parte del comune, il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria si intende formato a tutti gli effetti di legge nei termini
previsti dalle singole leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1,
lettera a).
4. L’interessato presenta la documentazione integrativa di cui al
comma 1, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 7. Il comune, entro novanta giorni dalla
ricezione della documentazione, provvede a rilasciare il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria; nei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti il termine per il rilascio del titolo è di centoventi giorni. Trascorsi
inutilmente i termini per il rilascio del titolo è possibile attivare le
procedure di cui al comma 1, lettera a), ove ricorrano le condizioni previste
dalle leggi citate.
5. Il comune interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento
dell’attestazione di cui al comma 1, lettera a) ovvero dalla concessione del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi del comma 4, trasmette la
documentazione necessaria all’autorità giudiziaria ai fini di quanto previsto
dall’articolo 38 della l. 47/1985 e successive modifiche.
6 Al fine di consentire l’effettivo espletamento delle funzioni
amministrative di competenza comunale connesse alla definizione dei
procedimenti di cui al comma 1, i comuni possono applicare diritti
istruttori, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 7.
7. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2012, con regolamento
di attuazione di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto,
definisce i criteri e le modalità per la presentazione degli atti e dei
documenti di cui al comma 1 nonché per la definizione dei diritti istruttori
ai sensi del comma 6.
8. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 7, il comune invia alla Regione l’elenco
completo dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria, rilasciati anche per effetto
delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 nonché l’elenco delle richieste dei
titoli abilitativi edilizi in sanatoria ancora non definite.
9. I comuni, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 7, adottano o adeguano le
perimetrazioni dei nuclei edilizi abusivi, ai sensi della legge regionale 2
maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il
recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche,
tenendo conto delle costruzioni abusive ultimate entro il 31 marzo 2003. A
seguito dell’adozione della perimetrazione, i comuni adottano gli ulteriori
strumenti urbanistici previsti dalla l.r. 28/1980 per la riqualificazione dei
nuclei edilizi abusivi. La mancata adozione della perimetrazione di cui al
presente comma entro i termini previsti produce la decadenza da eventuali
finanziamenti previsti dalla l.r. 28/1980 e successive modifiche e
l’impossibilità di accedere ai finanziamenti relativi alla riqualificazione
urbana di cui all’articolo 9.”.
16. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme
in materia di attività urbanistico edilizia e snellimento delle procedure) e successive
modifiche le parole: “comportano le varianti allo strumento generale di seguito
elencate” sono sostituite dalle seguenti: “non comportano varianti allo strumento
generale ovvero, se le comportano, quando queste ultime riguardino”.
17. Al comma 1, lettera e), dell’articolo 1 della l.r. 36/1987 le parole: “e non
comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi” sono soppresse.
18. Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 36/1987 le parole: “dal comune con
deliberazione consiliare” sono sostituite con: “dal comune con deliberazione consiliare
ovvero con deliberazione della giunta comunale, qualora conformi allo strumento
urbanistico generale”.
19. L’articolo 1 bis della l.r. 36/1987 è sostituito dal seguente:
“Art. 1 bis
1. I piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, che
non comportino le modifiche di cui all’articolo 1, sono approvati dalla
giunta comunale, senza l’applicazione delle procedure di cui al medesimo
articolo 1, commi 2 e 3.
2. Le modifiche di seguito elencate non costituiscono variante
sostanziale a un piano attuativo di cui all’articolo 1, comma 1 quando
riguardano:
a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi
destinati a verde pubblico e servizi;
b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse
generale, quando l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse
nell’ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era
stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale;
c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste
dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro
il 20 per cento;
d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti
diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso
pubblico prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni
singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo
del 10 per cento;
e) modificazioni planovolumetriche che non alterino le
caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici,
anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i
limiti stabiliti dal decreto del Ministro per il lavori pubblici 2
aprile 1968;
f) le modifiche che incidono sull’entità delle cubature dei locali
tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle
singole unità immobiliari, nonché le modifiche che variano il
numero delle unità stesse;
g) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di
rappresentazione grafica del piano;
h) le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze
sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse
all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
i) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli
insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico
senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la
riduzione degli standard urbanistici;
l) l’individuazione delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della
l. 457/1978;
m) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio
esistente di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia) e successive modifiche;
n) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino
modifiche al perimetro del piano o del programma;
o) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei
tracciati della viabilità primaria;
p) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, ivi
inclusi quelli ricadenti nelle zone di recupero dei nuclei edilizi
abusivi, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici.
3. Alle modifiche di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui
all’articolo 6, comma 2 della l.r. 22/1997, e sentito il collegio di vigilanza,
nei casi in cui i piani attuativi sono stati oggetto di approvazione con le
procedure dell’accordo di programma.”.
20. L’articolo 2 della l.r. 36/1987 è abrogato.
21. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 36/1987 e successive modifiche dopo le
parole: “articolo 1, primo comma” sono inserite le seguenti: “con esclusione dei piani di
lottizzazione”.
22. All’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia
di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed
ambientale del territorio della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: “Tali zone hanno destinazione per opere di
urbanizzazione e recupero degli standards urbanistici se non disponibili
all’interno dell’ambito.” sono soppresse;
b) il comma 5 è abrogato.
23. Al comma 01 dell’articolo 3 della l.r. 22/1997 e successive modifiche sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “sono presentati” sono sostituite dalle seguenti: “sono
realizzati”;
b) le parole: “all’atto di presentazione” sono sostituite dalle seguenti: “prima
della sottoscrizione dell’atto convenzionale attuativo”.
24. All’articolo 6 della l.r. 22/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 le parole: “e non comporti la realizzazione di
organismi edilizi autonomi” sono soppresse;
b) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
“d bis) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di
rappresentazione grafica del piano;
d ter) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei tracciati
della viabilità primaria.”.
25. All’articolo 7 della l.r. 22/1997, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
“1 bis) Le modifiche ai programmi di cui al comma 1, approvati con la
procedura dell’accordo di programma che non incidono sul perimetro di zona
di PRG, sulla volumetria massima consentita, nonché sul rapporto tra
l’edificazione residenziale e non residenziale, sono autorizzate dal
responsabile dell’ufficio procedente, sentito il collegio di vigilanza, nei casi in
cui i piani attuativi sono stati oggetto di approvazione con le procedure
dell’accordo di programma.”.
26. All’articolo 29 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica le parole: “di demolizione e di ripristino” sono sostituite dalle
seguenti: “connesse alle attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo
edilizio”;
b) al comma 1 dopo le parole: “dello stato dei luoghi,” sono inserite le
seguenti: “di acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi
nonché sulle spese afferenti alla predisposizione degli strumenti urbanistici
relativi ai nuclei edilizi abusivi,”.
27. All’articolo 38 della l.r. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “di demolizione” sono sostituite dalle seguenti:
“connesse alle attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio”;
b) al comma 2 le parole: “di demolizione” sono sostituite dalle seguenti:
“connesse alle attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio.”.
28. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 aprile 2009, n. 13
(Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
“Sono compresi, altresì, nella definizione di sottotetto i volumi sottostanti la copertura
a falda degli edifici, anche se già computati nel volume residenziale, qualora siano
suscettibili di una suddivisione mediante la realizzazione di un solaio intermedio che
assicuri il rispetto delle altezze minime previste dai regolamenti edilizi comunali nonché
delle caratteristiche geometriche e delle altezze minime stabilite dall’articolo 3.”
29. All’articolo 3 della l.r. 13/2009 e successive modifiche sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la lettera b), del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“b) l’altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio sovrastante, o
una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio
di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e
quello più basso dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere
fissata in 2,00 metri, ivi compresi i volumi tecnici con copertura piana;”;
b) alla lettera e) del comma 1 le parole: “di cui alla lettera b)” sono sostituite
dalle seguenti: “di cui alle lettere b) e d)”;
c) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché
delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al fine di assicurare i
parametri fissati dalla presente legge, a condizione che non comportino un
aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente.”;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Ai fini del raggiungimento dell’altezza prevista per l’abitabilità ovvero
dell’altezza media di cui al comma 1, lettere b) e c), sono consentiti la
sopraelevazione o l’abbassamento dell’ultimo solaio e la conseguente
modifica della quota d’imposta dello stesso, a condizione che rispettino le
altezze fissate dai regolamenti edilizi e che non incidano negativamente sulla
statica e sul prospetto dell’edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di
agibilità dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonché le
norme sismiche.”.
30. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone individuate
come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale
(PTPR).”.
31. Dopo la lettera d), del comma 4, dell’articolo 8 della legge regionale 6 ottobre
1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche
è aggiunta la seguente:
“d bis) la realizzazione di impianti e attrezzature sportive nonché strutture ad
essi collegate ai fini della valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio; in tali
casi si applicano gli indici stabiliti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n.
38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche per le zone
agricole.”.
32. Alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei
beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all’articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3.3 Qualora lo sviluppo delle attività sportive di cui al comma 2, lettera d),
comporti la necessità di razionalizzare o integrare bacini sciistici
intercomunali si fa ricorso ai programmi di intervento previsti dall’articolo
31 bis, anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 10, comma 8 e dalle
disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR
adottato ai sensi dell’articolo 23 comma 2, fermo restando il rimboschimento
compensativo con specie autoctone. In tali casi il programma di intervento
deve essere proposto dagli enti locali interessati dal bacino sciistico. Tale
deroga è autorizzata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale che acquisisce all’uopo l’intesa con il Ministero per i beni e le
attività culturali; il Consiglio regionale approva la proposta della Giunta
regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della stessa.”;
b) all’articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. La sussistenza dell’interesse archeologico delle aree individuate nel
PTPR, non vincolate con un provvedimento dell’amministrazione competente,
è resa dalla soprintendenza archeologica con propria dichiarazione vincolante
a seguito dei relativi accertamenti. Qualora a seguito di accertamenti eseguiti
dalla soprintendenza, venga verificata l’inesistenza dei beni da tutelare, la
realizzazione degli interventi non necessita di autorizzazione paesaggistica. La
Regione prende atto di tali accertamenti e adegua i relativi perimetri.”;
c) all’articolo 18 ter, comma 1:
1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) gli ampliamenti ed i completamenti di edifici pubblici da effettuarsi in
deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR adottato ai sensi
dell’articolo 23, comma 2. La deroga alle disposizioni di cui alla presente
legge e alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona del PTP o
del PTPR adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 2 per la realizzazione
di opere pubbliche o private di pubblico interesse quali ospedali, cimiteri,
interventi portuali, strutture ricettive di carattere alberghiero ed extra
alberghiero, scuole, università, impianti e attrezzature sportive, nonché
l’individuazione di aree per standard finalizzate alla realizzazione di
edilizia sociale e l’individuazione di aree dei piani di zona ex legge 18
aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree
fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e per il recupero dei nuclei
abusivi ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme
concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti
spontaneamente), è autorizzata dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale che acquisisce all’uopo l’intesa con il Ministero per i beni
e le attività culturali; il Consiglio regionale approva la proposta della
Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della stessa. Sono
altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamenti di
edifici destinati ad attività produttive che comportino la realizzazione di un
volume non superiore al 20 per cento dell’edificio esistente, salvo
prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o
del PTPR. E’ altresì consentito, fermo restando la cubatura ammissibile,
per finalità legate alle attività esercitate nelle zone produttive, derogare alle
altezze ammesse dai PTP purché conformi a quelle ammesse dal PTPR che
non superino comunque quelle degli edifici limitrofi esistenti;”;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b bis) gli interventi nelle aree edificabili, dotate di urbanizzazione
primaria, previste negli strumenti urbanistici vigenti, adottati, e loro
varianti, delimitate da ambiti classificati dal PTPR come insediamenti
urbani, la cui trasformazione non risulta compatibile con la
classificazione di tutela, sono autorizzati dal Consiglio regionale su
proposta della Giunta regionale che acquisisce all’uopo l’intesa con il
Ministero per i beni e le attività culturali; il Consiglio regionale approva
la proposta della Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento
della stessa;”;
3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
“d bis) le installazioni e gli adeguamenti relativi ad infrastrutture di
comunicazione elettronica di cui agli articoli 87 ed 87 bis del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche) e successive modifiche compresi tra gli interventi di lieve
entità di cui ai punti 23 e 24 dell’allegato 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), nonché
le opere di cui all’articolo 88 del medesimo decreto legislativo; tali
interventi sono effettuati in deroga alle disposizioni contenute nelle
classificazioni di zona dei PTP o del PTPR.”;
d) all’articolo 36 quater, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1.1. Fino all’approvazione del PTPR e comunque per un periodo non superiore a
cinque anni dalla sua adozione, gli strumenti urbanistici adottati in conformità ai PTP
approvati, trasmessi alla Regione prima della data di pubblicazione del PTPR indicata
dal comma 1 sexies, in relazione ai quali i comuni abbiano riscontrato, nell’ambito del
PTPR, una incongrua individuazione dei paesaggi ovvero contradditorietà della relativa
disciplina, sono valutati con le procedure di cui al comma 1. Gli esiti dei procedimenti
conclusi ai sensi del presente comma sono recepiti nel PTPR, secondo le procedure
previste per la sua approvazione.”;
e) dopo l’articolo 36 quater è aggiunto il seguente:
“Art. 36 quinquies
(Adeguamento ai giudicati e correzione di errori)
1. In attesa dell’approvazione del PTPR la Giunta regionale, con
propria deliberazione, solo ai fini del vincolo paesistico, può procedere
all’introduzione degli adeguamenti conseguenti a sentenze passate in
giudicato nonché alla correzione di errori grafici o materiali su
segnalazione dell’amministrazione comunale.”;
33. La locuzione: “domande pervenute alla Regione entro il 14 febbraio 2008”
prevista al comma 1 sexies dell’articolo 36 quater della l.r. 24/1998 è interpretata nel
senso che essa è riferita alle domande pervenute entro il 14 febbraio 2008 anche ai
comuni in riferimento all’esercizio delle funzioni sub delegate di cui alla legge
regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in
materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e
della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1) e successive modifiche.
34. La locuzione “zone a protezione speciale” prevista dall’articolo 3, comma 1,
lettera b), della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di
definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche è interpretata nel senso che essa è
riferita alle sole zone di protezione speciale, non ricadenti in aree naturali protette, che,
alla data di entrata in vigore della legge stessa, erano delimitate con atto della Regione
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) attraverso
perimetrazioni provvisorie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche) e successive modifiche.
35. All’articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 12/2004 la locuzione: “anche con
aumento della superficie utile lorda” è interpretata nel senso che è riferita anche al
volume.
36. Al comma 9 dell’articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
(Norme sul governo del territorio) e successive modifiche sono aggiunte, in fine, le
seguenti: “nonché gli impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse di origine
agricola”.
37. La lettera c), comma 1, dell’articolo 12 della legge regionale 27 maggio 2008,
n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) è
sostituita dalla seguente:
“c) delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie
utile dell’unità abitativa realizzata, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con
almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie
vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni;”.
38. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13
(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto
1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) e successive
modifiche è inserito il seguente:
“4 bis. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico situate nei
centri storici e minori, a gestione unitaria, anche compresi in programma di
itinerario, che forniscono alloggio anche in stabili separati purché ubicati nel
centro storico e distanti non oltre 300 metri dall’edificio principale in cui sono
ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali
compreso l’eventuale servizio di ristorazione. Le caratteristiche e le tipologie delle
strutture di cui al presente comma sono determinate dalla Giunta regionale con
apposito regolamento da approvarsi entro novanta giorni.”.
39. E’ istituito l’Osservatorio regionale del territorio, di seguito denominato
Osservatorio, presso l’assessorato regionale competente in materia di urbanistica, quale
organismo di partecipazione pubblica sull’uso e l’assetto del territorio. L’Osservatorio
svolge le seguenti funzioni:
a) analizza e monitora l’uso e l’assetto del territorio regionale;
b) valuta e propone gli interventi necessari della Regione e degli enti locali in
merito alla pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, con particolare
riferimento al patrimonio demaniale e immobiliare pubblico e alla emergenza
abitativa;
c) effettua il monitoraggio sulle trasformazioni edilizie e sul miglioramento del
patrimonio edilizio esistente.
40. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio
di cui al comma 39 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentite le
commissioni consiliari competenti, su proposta dell’Assessore competente in materia di
urbanistica, di concerto con l’Assessore competente in materia di casa. I membri
dell’Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Regione.
L’Osservatorio, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 39, assicura la
massima partecipazione delle associazioni rappresentative di livello regionale,
provinciale, comunale e dei comitati di scopo locali, effettuando la periodica
consultazione di detti soggetti e raccogliendone le istanze e le proposte. Alle sedute
dell’Osservatorio possono partecipare, in relazione agli argomenti trattati, i membri
delle commissioni competenti in materia di casa, ambiente e urbanistica del Consiglio
regionale. L’Osservatorio è istituito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
regionale.
41. Sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi già presentate, alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi della l.r. 21/2009. Qualora i soggetti
richiedenti vogliano usufruire degli incentivi introdotti nella l.r. 21/2009 dalla presente
legge, ove più favorevoli, gli stessi devono presentare una nuova domanda
conformemente alle relative disposizioni.
42. La legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 (Disciplina di salvaguardia per
l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in
alcuni territori della Regione) è abrogata.
43. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Gianfranco Gatti) (Mario Abbruzzese)
Si attesta che la presente legge è conforme al testo deliberato dal Consiglio
regionale.
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AULA,
COMMISSIONI
(Dott. Onoratino Orticello)
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Deve esserci un refuso: l'art. 5 comma 4 dice:
RispondiElimina"Gli interventi di cui al comma 1 non possono essere sommati con quelli previsti dall’articolo 3, fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 comma 11, 3 bis, 3 ter e 4.”, ma l'art. 3 termina con il comma 10, mentre il comma 8 dell'art. 3 prevede la cumulabilità dell'ampliamento con la fattispecie prevista dall'art. 5.