martedì 9 agosto 2011

Approvato il nuovo Piano Casa della Regione Lazio. Questo il testo.

On.Luciano Ciocchetti

Vice Presidente e Assessore all'Urbanistica della Regione Lazio.









IX LEGISLATURA

R E G I O N E L A Z I O

CONSIGLIO REGIONALE


Si attesta che il Consiglio regionale il 3 agosto 2011 ha approvato la

deliberazione legislativa concernente:


“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2009, N. 21 (MISURE

STRAORDINARIE PER IL SETTORE EDILIZIO ED INTERVENTI PER

L’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE) E ALLE LEGGI REGIONALI 2 LUGLIO

1987, N. 36 (NORME IN MATERIA DI ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E

SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE), 26 GIUGNO 1997, N. 22 (NORME IN

MATERIA DI PROGRAMMI DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA

REGIONE), 6 OTTOBRE 1997, N. 29 (NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI

PROTETTE REGIONALI), 6 LUGLIO 1998, N. 24 (PIANIFICAZIONE PAESISTICA

E TUTELA DEI BENI E DELLE AREE SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESISTICO),

22 DICEMBRE 1999, N. 38 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO), 6

AGOSTO 2007, N. 13 (ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14


“ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E

SUCCESSIVE MODIFICHE), 27 MAGGIO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI REGIONALI

IN MATERIA DI ARCHITETTURA SOSTENIBILE E DI BIOEDILIZIA), 11

AGOSTO 2008, N. 15 (VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA)

E 16 APRILE 2009, N. 13 (DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI

DEI SOTTOTETTI ESISTENTI).


Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento del

Consiglio regionale.


Art. 1


(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure

straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”)


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 21/2009 le parole: “nonché della

normativa sulle zone agricole” sono soppresse.


Art. 2


(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 21/2009)


1. L’articolo 2 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 2


(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di

ampliamento, di ristrutturazione e di sostituzione edilizia degli edifici di cui

agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 4, e 5 per i quali, alla data di entrata in vigore

della presente legge, sussista, alternativamente, una delle seguenti

condizioni:

a) siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati come definiti

dall’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,

recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche

ovvero, se non ultimati, abbiano ottenuto il titolo abilitativo

edilizio;

b) siano edifici ultimati per i quali sia stato rilasciato il titolo

abilitativo edilizio in sanatoria, anche a seguito della formazione

del silenzio-assenso per decorso dei termini di cui agli articoli 35

della l. 47/1985, 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica), 32 del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo

sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici)

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326 nonché dell’articolo 6 della legge regionale 8 novembre

2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti

edilizi) e successive modifiche ovvero venga rilasciato entro il

termine previsto dall’articolo 6, comma 4.


2. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli interventi

di cui al comma 1 da effettuarsi su edifici realizzati abusivamente nonché:

a) su edifici situati nelle zone individuate come insediamenti

urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale

(PTPR);

b) su edifici situati nelle aree sottoposte a vincolo di

inedificabilità assoluta;

c) su edifici situati nelle aree naturali protette, con esclusione

delle zone di promozione economica e sociale individuate nei

piani di assetto delle aree naturali protette vigenti ovvero, in

assenza dei piani di assetto, delle zone B individuate dalle leggi

istitutive delle aree ai fini dell’applicazione delle disposizioni di

salvaguardia ovvero, in assenza dell’individuazione delle zone B,

nelle zone che nelle leggi istitutive delle aree naturali protette si

considerano edificabili ai fini dell’applicazione delle norme di

salvaguardia ed in ogni caso ovunque ricorrano le condizioni di

cui al comma 1;

d) su edifici situati nelle aree del demanio marittimo;

e) su edifici situati nelle zone di rischio molto elevato individuate

dai piani di bacino o dai piani stralcio di cui alla legge 18 maggio

1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale

della difesa del suolo) e successive modifiche e alla legge

regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina Autorità dei bacini

regionali) e successive modifiche, adottati o approvati, fatta

eccezione per i territori ricadenti nei comprensori di bonifica in

cui la sicurezza del regime idraulico è garantita da sistemi di

idrovore;

f) su edifici situati nelle aree con destinazioni urbanistiche

relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della mobilità,

delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali nonché agli

standard di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2

aprile 1968;

g) su edifici situati nelle fasce di rispetto, come definite dal

decreto del Ministro per i lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404,

delle strade pubbliche, fatte salve le previsioni degli strumenti

urbanistici vigenti, nonché nelle fasce di rispetto ferroviarie,

igienico-sanitarie e tecnologiche;

h) su casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR,

che siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930.


3. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e

per gli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, gli

interventi di cui al presente capo sono consentiti previa autorizzazione

dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, secondo quanto

previsto dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.


4. I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012,

possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del

proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di

particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico,

limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.


5. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i parametri urbanistici

ed edilizi della volumetria o della superficie utile, utilizzati per il calcolo dei

volumi o delle superfici degli edifici esistenti nonché degli edifici compresi

nei piani previsti dalla presente legge, devono essere gli stessi utilizzati per il

calcolo degli ampliamenti previsti negli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4.”.


Art. 3

(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 21/2009)


1. L’articolo 3 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:


“Art. 3

(Interventi di ampliamento degli edifici)


1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi

comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti,

sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6,

interventi di ampliamento, nei seguenti limiti massimi relativi alla

volumetria esistente o alla superficie utile:

a) 20 per cento per gli edifici indicati nell’articolo 2 a

destinazione residenziale, pubblica o privata, uni-plurifamiliari,

per un incremento complessivo massimo, per ogni edificio così

come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820,

di 70 metri quadrati di superficie, e comunque per ogni unità

immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia

funzionale;

b) 20 per cento per gli edifici indicati nell’articolo 2 destinati

alle strutture che prestano servizi socio-assistenziali di cui alla

legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di

autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che

prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche, per

un incremento massimo di 200 metri quadrati per l’intero

edificio;

c) 20 per cento per gli edifici di cui all’articolo 2, a destinazione

non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri

quadrati di superficie per l’intero edificio; tali limiti sono

aumentati al 25 per cento, per un incremento massimo di 500

metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e

artigianali;

c) per gli edifici a destinazione mista, residenziale e non, le

percentuali ed i limiti massimi previsti dalle lettere a) e b) si

sommano e vengono calcolati in relazione alla volumetria o alla

superficie utile delle singole porzioni a differente destinazione.


2. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi

comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti,

sono consentiti, altresì, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui

all’articolo 6, interventi di realizzazione di pertinenze che non comportino

aumenti di volume e di superficie utile.


3. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti anche con

aumento del numero delle unità immobiliari:

a) in adiacenza, in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche

utilizzando parti esistenti dell’edificio; ove ciò non risulti

possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato

esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio

separato di carattere accessorio e pertinenziale;

b) nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla

legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del

Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968.


4. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto del

decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008.









5. Gli ampliamenti di cui al comma 1 devono essere realizzati nel

rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di

sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla

legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di

architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche, dal decreto

del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59 (Regolamento di

attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul

rendimento energetico in edilizia) e successive modifiche e dal decreto del

Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali

per la certificazione energetica degli edifici). Le percentuali di cui al comma

1 sono elevate di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie

che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non

inferiore a 1 Kw.







6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 la realizzazione degli

ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata all’esistenza delle opere di

urbanizzazione primaria, ivi compresi gli impianti autonomi approvati

dall’organo competente, e delle opere di urbanizzazione secondaria ovvero al

loro adeguamento o realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico

connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici

esistenti, nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all’articolo 41 sexies

della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), purché la superficie

da destinare a parcheggio, calcolata in relazione all’entità dell’ampliamento,

non sia inferiore a 20 metri quadrati.









7. Qualora venga comprovata l’impossibilità dell’adeguamento o

della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, come

individuate dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2

aprile 1968, la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è

consentita purché il titolo abilitativo edilizio sia subordinato al pagamento,

oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario pari al 50 per

cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 16 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive

modifiche. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai

comuni all’adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori

interessati dagli interventi. Qualora gli interventi di ampliamento siano

realizzati negli ambiti interessati da piani di recupero, le risorse derivanti dai

contributi straordinari sono destinate ai consorzi di autorecupero, al fine

della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo. Per i fini di cui

al presente comma i comuni possono individuare nuove aree,

prevalentemente contermini alle zone ove ricadono gli interventi, per

adeguare gli standard urbanistici.







8. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si sommano con gli

ampliamenti eventualmente consentiti dalla presente legge nonché da altre

norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.

Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, le percentuali di cui al

comma 1 sono applicabili proporzionalmente alle singole unità e gli

ampliamenti devono essere realizzati sulla base di un progetto unitario,

riguardante l’intero edificio, fatta salva la fattispecie di cui al comma 1,

lettera a), per la quale l’ampliamento fino al 20 per cento della volumetria o

della superficie utile esistente, è applicabile integralmente alla singola unità

immobiliare. Gli ampliamenti di cui al comma 1, lettera a) sono cumulabili





con il recupero a fini residenziali dei volumi accessori e pertinenziali di cui

all’articolo 5, comma 1, lettera a), esclusivamente per le tipologie

residenziali unifamiliari, plurifamiliari a schiera e comunque per ogni unità

immobiliare dell'edificio, così come definito dalla circolare ministeriale 23

luglio 1960, n. 1820, dotata di specifica autonomia funzionale.







9. La destinazione d’uso degli edifici di cui al comma 1 deve essere

mantenuta per dieci anni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori relativi

agli interventi di ampliamento.







10. Qualora gli interventi di cui al comma 1 afferiscano alla prima

casa, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione

del consiglio comunale adottata entro il 31 dicembre 2011, una riduzione

fino al massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.”.













Art. 4



(Inserimento dell’articolo 3 bis alla l.r. 21/2009)







1 Dopo l’articolo 3 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:







“Art. 3 bis



(Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti)







1. Al fine di incentivare l’adeguamento di un intero edificio esistente

secondo quanto previsto dalla vigente normativa antisismica, le percentuali

di cui all’articolo 3, comma 1, sono così incrementate:



a) fino al 35 per cento della volumetria o della superficie utile

esistente, fino ad un massimo di 90 metri quadrati, per gli edifici di

cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ricadenti nella zona

sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b, come individuate dalla

deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387;



b) fino al 25 per cento della volumetria o della superficie utile

esistente, fino ad un massimo di 80 metri quadrati, per gli edifici di

cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ricadenti in sottozona

sismica 3a o sottozona sismica 3b, come individuate dalla

deliberazione della Giunta regionale 387/2009.







2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel rispetto delle

disposizioni previste dall’articolo 3, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.”.









Art. 5



(Modifiche alla l.r. 21/2009 e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36, 26 giugno 1997,

n. 22, 6 ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24, 22 dicembre 1999, n. 38, 6 agosto

2007, n. 13, 27 maggio 2008, n. 6, 11 agosto 2008, n. 15 e 16 aprile 2009, n. 13.

Disposizioni transitorie ed abrogative. Entrata in vigore)











1. Dopo l’articolo 3 bis della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:







“Art. 3 ter



(Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il

cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale)







1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti

o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti cambi di

destinazione d’uso a residenziale attraverso interventi di ristrutturazione edilizia,

di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, e di completamento, con

ampliamento entro il limite del 30 per cento della superficie utile esistente nei

limiti previsti dalla lettera c), previa acquisizione del titolo abilitativo di cui

all’articolo 6, degli edifici di cui all’articolo 2 aventi destinazione non

residenziale, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010,

ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o

per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici

con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione. Gli

interventi di cui al presente comma sono consentiti nel rispetto delle seguenti

condizioni:



a) gli interventi non possono riguardare edifici ricompresi all’interno

delle zone D di cui al decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile

1968, ovvero nell’ambito di consorzi industriali o di piani degli







insediamenti produttivi, fatti salvi gli interventi nelle zone omogenee D

inferiori a 10 ha, che riguardino edifici dismessi o mai utilizzati alla

data del 31 dicembre 2005;

b) gli interventi non possono riguardare gli edifici ricompresi

all’interno delle zone omogenee E, di cui al al decreto del Ministro per

il lavori pubblici 2 aprile 1968;





c) gli interventi sono finalizzati al cambio di destinazione d’uso in

residenziale fino ad un massimo di 15.000 metri quadrati di superficie

utile lorda esistente, da incrementare con l’ampliamento di cui

all’alinea del presente comma; tali interventi sono subordinati a

riservare una quota della superficie complessiva oggetto di

trasformazione alla locazione con canone calmierato per l’edilizia

sociale, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con

regolamento di attuazione; detta quota è stabilita nella misura minima

del 30 per cento per cambi di destinazione d’uso con una superficie

esistente inferiore a 10.000 metri quadrati e nella misura minima del 35

per cento per cambi di destinazione d’uso con una superficie esistente

superiore a 10.000 metri quadrati e inferiore a 15.000 metri quadrati;

nelle percentuali riservate alla locazione può essere destinata una quota

alla locazione per studenti universitari e alle categorie protette e

svantaggiate come definite dalle norme nazionali e comunitarie nonché

ai componenti del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco e delle forze

armate;



d) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle altezze e delle

distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per il

lavori pubblici 2 aprile 1968.









2. Gli interventi di modifica di destinazione d’uso di cui al comma 1

determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona

dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio.







3. E’ consentita, nelle aree edificabili libere con destinazione non

residenziale nell’ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa

pubblica o privata, ancorché decaduti, con esclusione dei piani degli

insediamenti produttivi, dei piani industriali particolareggiati, nonché di

quelli approvati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993,

n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno

dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia

edilizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.

493, la realizzazione di immobili ad uso residenziale entro il limite di

10.000 metri quadrati di superficie utile lorda e comunque non oltre la

superficie non residenziale prevista dal piano, incrementata del 10 per

cento dell’intera volumetria prevista dal piano stesso, proporzionalmente

distribuita in relazione alle volumetrie ammesse per ogni area libera

destinata a non residenziale. La realizzazione di tali interventi rimane

subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura

minima del 30 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato

per l’edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il

regolamento di attuazione di cui al comma 1, lettera c).







4. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 sono consentiti

cambi di destinazione d’uso a residenziale degli edifici adibiti a strutture

sanitarie private che cessano l’attività sanitaria in conseguenza di quanto

previsto nei piani regionali di rientro della rete ospedaliera o nel piano di

rientro dal disavanzo sanitario, nonché di tutti i provvedimenti ad essi

connessi.









5. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel

rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di

sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal

d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e successive modifiche, dal dpr.

59/2009 e dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno

2009.







6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la realizzazione degli

interventi di cui al comma 1 è subordinata all’esistenza delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria ovvero, al loro adeguamento o

realizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al

previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti,

nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della l.

1150/1942.







7. Nel caso in cui gli interventi previsti al comma 1 riguardino un

edificio con una superficie utile inferiore a 500 metri quadrati o riguardino

un immobile edificato in un comune con popolazione inferiore a 15.000

abitanti o un immobile ricompreso all’interno di un piano di recupero

approvato ai sensi della l.r. 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti

l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente)

e successive modifiche, può non applicarsi la condizione di cui al comma

1, lettera c), purché l’interessato corrisponda, prima dell’ultimazione dei

lavori, il pagamento di un importo pari al 20 per cento del corrispondente

valore catastale determinato ai fini dell’imponibile ICI o si impegni alla

realizzazione di opere pubbliche di interesse dell’amministrazione

comunale di pari importo.





8. Le disposizioni previste dal presente articolo possono riguardare

anche interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al cambio di

destinazione d’uso in residenziale di edifici, o parti di essi, aventi

destinazione non residenziale anche non dismessi ricadenti all’interno dei

piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per

favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e

popolare) e successive modifiche o all’interno dei piani di recupero di cui

alla l.r. 28/1980 e successive modifiche.







9. I comuni istituiscono il registro degli interventi di cui al presente

articolo al fine di monitorare l’incremento dei pesi insediativi nell’ambito

del territorio comunale. I comuni provvedono annualmente a trasmettere i

dati riepilogativi alla Regione.”.







2. L’articolo 4 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:







“Art. 4



(Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici)







1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi

comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti,

sono consentiti, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone C di cui al

decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 realizzati da meno

di venti anni e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo 6,

interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, con

ampliamento entro i limiti massimi di seguito riportati della volumetria o

della superficie utile esistente, degli edifici di cui all’articolo 2,

limitatamente alle seguenti fattispecie:





a) per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50 per

cento, ampliamento fino al 35 per cento;

b) per edifici a destinazione prevalentemente non residenziale,

ampliamento fino al 35 per cento e comunque non superiore a 350

metri quadrati, a condizione che nella ricostruzione si rispettino le

destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici;

c) per edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a

500 metri quadrati in stato di degrado, ampliamento fino al 60 per

cento, a condizione che venga mantenuto almeno il precedente

numero di unità immobiliari in capo ai proprietari;





d) per edifici residenziali ricadenti nelle zone territoriali omogenee

E, con esclusione di quelli realizzati prima del 1950, ampliamento

fino al 20 per cento della cubatura esistente.







2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle

distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente e dagli articoli 8

e 9 decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 e in conformità

al decreto del Ministro per le infrastrutture 14 gennaio 2008.







3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1

devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa

statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di

bioedilizia e, in particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e

in modo che la prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento

rispetto ai valori limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs.

192/2005 ovvero rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal

protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e

successive modifiche.









4. La realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di

cui al comma 1 è subordinata:



a) all’esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione

primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento in relazione al

maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume

o di superficie utile degli edifici esistenti nonché alla realizzazione

dei parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della l. 1150/1942;

b) alla realizzazione di interventi di piantumazione di essenze

arboree e vegetazionali con un indice minimo di densità arborea,

comprese le alberature esistenti, pari ad 1 albero di alto fusto ogni

100 metri quadrati di superficie libera da costruzioni ed un indice

minimo di densità arbustiva, compresi gli arbusti esistenti, pari ad 1

arbusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera.









5. Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si sommano con gli

ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli

strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.







6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno

all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 14 della legge

regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative

regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), l’intervento

di ristrutturazione edilizia, se volto alla realizzazione di ulteriori unità

immobiliari rispetto a quelle preesistenti, è, altresì, subordinato all’obbligo

di destinare il 25 per cento delle unità immobiliari aggiuntive alla

locazione a canone concordato di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 9

dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli

immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un periodo

non inferiore a otto anni.









7. Al fine di promuovere la qualità edilizia ed architettonica degli

edifici di cui al presente articolo e dell’ambiente urbano, nel caso in cui il

soggetto proponente l’intervento di sostituzione edilizia provveda

mediante la procedura del concorso di progettazione, con l’assistenza degli

ordini professionali competenti, l’ampliamento di cui al comma 1 è

aumentato del 10 per cento, purché l’intervento sia realizzato sulla base del

progetto vincitore del concorso.







8. Qualora gli interventi di cui al comma 1 afferiscano alla prima

casa, è riconosciuta ai comuni la facoltà di consentire, con deliberazione

del consiglio comunale, entro il 31 gennaio 2012, una riduzione fino al

massimo del 30 per cento del contributo dovuto in riferimento agli oneri di

urbanizzazione primaria e secondaria.”.







3. L’articolo 5 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:







“Art. 5



(Interventi di recupero degli edifici esistenti)







1. In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi

comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti

sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all’articolo

6:



a) interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori,

pertinenziali, nonché delle unità immobiliari ad altri usi destinati,

degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, a destinazione

residenziale per almeno il 50 per cento, limitatamente al 20 per

cento del volume o della superficie per ogni edificio, così come







definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820 e

comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di

specifica autonomia funzionale, fino ad un massimo di 70 metri

quadrati;

b) interventi di recupero a fini residenziali di volumi accessori e

pertinenziali degli edifici di cui all’articolo 2, comma 1, a

destinazione prevalentemente residenziale, ubicati in zone destinate

urbanisticamente all’agricoltura, purché il cambio di destinazione

d’uso non superi il 50 per cento della superficie della parte

residenziale preesistente e comunque entro il limite di cui alla

lettera a);

c) interventi di recupero di volumi accessori e pertinenziali degli

edifici di cui all’articolo 2, comma 1, a destinazione

prevalentemente a servizi finalizzati all’attività sportiva, purché il

cambio di destinazione all’uso sportivo non superi il 50 per cento

della parte a destinazione a servizi finalizzati all’attività sportiva

preesistente.









2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) è

subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e

secondaria ovvero al loro adeguamento o alla realizzazione, in relazione al

maggior carico urbanistico connesso alla trasformazione a destinazione

residenziale nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all’articolo 41

sexies della l. 1150/1942, purché la superficie da destinare a parcheggio,

calcolata in relazione all’entità dell’ampliamento, non sia inferiore a 20

metri quadrati.







3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nel

rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di





sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal

d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la prestazione

energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori limite per il

fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero rispetto agli

eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale sulla

bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e successive modifiche.







4. Gli interventi di cui al comma 1 non possono essere sommati con

quelli previsti dall’articolo 3, fatto salvo quanto previsto agli articoli 3

comma 11, 3 bis, 3 ter e 4.”.







4. L’articolo 6 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:







“Art. 6



(Titoli abilitativi e termini per la presentazione delle domande)







1. Fermi restando i nulla osta, le autorizzazioni ed ogni altro atto di

assenso comunque denominato previsti dalla normativa statale e regionale

vigente e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, gli interventi di cui agli

articoli 3, 3 bis, 3 ter, 4 e 5 sono consentiti previa denuncia di inizio

attività (DIA) ai sensi dell’articolo 23 del dpr 380/2001 e successive

modifiche, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai

sensi della normativa vigente. Per gli interventi straordinari da realizzare

nei territori ricadenti nei comprensori di bonifica previsti dall’articolo 2,

comma 2, lettera e), ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo edilizio

deve essere, altresì, acquisito il parere del competente consorzio di

bonifica, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si

intende favorevolmente reso.









2. Gli interventi di cui agli articoli 3 ter e 4, con una superficie utile

esistente superiore a 500 metri quadrati, sono consentiti previa

acquisizione del permesso di costruire, il cui ottenimento è subordinato

all’esito di una apposita conferenza dei servizi, convocata ai sensi della

normativa vigente entro novanta giorni dalla presentazione della domanda

di permesso, con la partecipazione delle amministrazioni interessate

dall’intervento, ivi compresa la Regione e le amministrazioni preposte alla

tutela del vincolo, qualora l’intervento sia ricompreso all’interno di aree di

interesse culturale e ambientale o comunque vincolate.







3. Alla DIA e alla domanda per il rilascio del permesso di costruire

sono allegate, tra l’altro, conformemente alla normativa vigente in materia,

l’attestazione del tecnico abilitato relativa all’ultimazione dei lavori ovvero

allo stato dei lavori nei casi previsti dall’articolo 3 ter nonché, nel caso di

decorso dei termini per la formazione del silenzio-assenso ai sensi

dell’articolo 35 della l. 47/1985, dell’articolo 39 della l. 724/1994,

dell’articolo 32 del d.l. 269/2003 nonché dell’articolo 6 della l.r. 12/2004,

l’attestazione del tecnico abilitato dell’avvenuta formazione del titolo

abilitativo edilizio in sanatoria.







4. Le DIA e le domande per il rilascio del permesso di costruire sono

presentate dopo il 31 gennaio 2012 ed entro il 31 gennaio 2015 .







5. Ai fini della corresponsione degli oneri concessori i comuni

possono, con apposita deliberazione, applicare una riduzione,

limitatamente al costo di costruzione, fino a un massimo del 30 per cento.









6. L’esecuzione dei lavori degli interventi previsti dalla presente

legge deve essere effettuata da imprese di costruzione in possesso dei

requisiti previsti dalla legge.







7. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 4 e 5 possono

essere applicate, con riferimento ad ogni singolo intervento, una sola volta

a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il

comune istituisce un apposito registro degli interventi eseguiti secondo le

disposizioni della presente legge e provvede annualmente a trasmettere i

dati riepilogativi alla Regione.”.







5. Dopo l’articolo 6 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente capo:







“Capo II bis



(Ulteriori misure per il settore edilizio)”.







6. L’articolo 7 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:







“Art. 7



(Programmi integrati di riqualificazione urbana e ambientale)







1. Allo scopo di riqualificare e recuperare i territori caratterizzati

dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali,

nonché per riqualificare ambiti urbani con presenza di tessuti edilizi

disorganici o incompiuti, nonché di edifici isolati a destinazione industriale

o terziaria dismessi, parzialmente utilizzati o degradati, i comuni, sulla

base di iniziative pubbliche o private, anche su proposta di consorzi,

imprese e cooperative, adottano, anche in variante della strumentazione





urbanistica vigente, o adottata, programmi integrati di riqualificazione

urbana e ambientale ai sensi della l.r. 22/1997 e successive modifiche.







2. I programmi integrati di riqualificazione urbana sono volti al

rinnovo del patrimonio edilizio e al riordino del tessuto urbano, attraverso

interventi di sostituzione edilizia, anche con incrementi volumetrici e

modifiche di destinazione d’uso di aree e di immobili, a condizione che la

ristrutturazione urbanistica preveda una dotazione straordinaria degli

standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché una

quota destinata allo standard di cui all’articolo 18.







3. I programmi di riqualificazione ambientale sono volti al recupero

e alla riqualificazione di aree sottoposte a vincoli ambientali e

paesaggistici compromesse da degrado ambientale. Il programma integrato

di riqualificazione ambientale prevede, disponendone la contestuale

attuazione:



a) la demolizione, a carico dei proprietari, delle porzioni di tessuti

edilizi o dei singoli edifici e la cessione a titolo gratuito al comune

dell’area oggetto del ripristino ambientale e della riqualificazione

della stessa;

b) la traslazione, previa localizzazione, delle volumetrie degli

edifici demoliti e di quelle previste dalla pianificazione comunale

vigente, in altre aree esterne a quelle vincolate, facendo ricorso

anche al cambio di destinazione d’uso rispetto agli edifici demoliti,

alla modifica delle destinazioni urbanistiche vigenti e all’aumento

della capacità edificatoria.









4. I programmi integrati di cui ai commi 2 e 3 possono essere definiti

in modo coordinato, affinché il trasferimento della edificazione esistente o





prevista nelle aree di valore paesaggistico possa avvenire all’interno degli

ambiti sottoposti a riqualificazione urbana o in altri ambiti della

pianificazione urbanistica comunale individuando, ove necessario per la

corretta attuazione del programma, aree esterne ai perimetri urbani, come

individuati dagli strumenti urbanistici generali vigenti, sulle quali il peso

insediativo non deve superare il 50 per cento di quello complessivo.







5. Per l’accesso ai finanziamenti regionali, i comuni individuano, con

deliberazione del consiglio comunale, gli ambiti destinati alla

riqualificazione urbana e ambientale e quelli destinati ad accogliere gli

interventi di ricostruzione con riferimento allo strumento urbanistico

vigente, con esclusione degli insediamenti urbani storici, come individuati

dal PTPR, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della l.r.

22/1997 e successive modifiche e definiscono, altresì, i criteri e gli

indirizzi per l’attuazione dei programmi integrati. A tal fine, nel rispetto di

quanto previsto dalla deliberazione di cui all’articolo 9, comma 2, il

comune provvede, all’adozione di un programma preliminare per ogni

singolo ambito o per ambiti coordinati, che definisca lo schema

preliminare di assetto; le principali opere pubbliche da realizzare, le aree

da acquisire e le modalità per la loro acquisizione; gli indirizzi specifici per

la formazione delle proposte private d’intervento. Sulla base del

programma preliminare, il comune, attraverso procedure di evidenza

pubblica, acquisisce le proposte private d’intervento, ai fini dell’adozione

del relativo programma integrato di intervento.







6. I comuni che non procedono all’individuazione degli ambiti

previsti dal comma 5, non possono accedere ai finanziamenti regionali di

cui all’articolo 9.









7. Gli incrementi di edificabilità e le modifiche di destinazione d’uso

di cui ai commi 2 e 3, sono stabiliti coerentemente con gli obiettivi da

conseguire, secondo criteri e requisiti di sostenibilità urbanistica e di

compatibilità ambientale, senza generare, nel complesso, un incremento

maggiore del 75 per cento delle volumetrie demolite.







8. Limitatamente ai comuni costieri, i programmi integrati di cui al

comma 3, finalizzati a delocalizzare gli edifici esistenti nelle fasce di

rispetto relative al territorio costiero marittimo previste dall’articolo 142,

comma 1, lettera a), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, devono

prevedere la ricostruzione degli edifici demoliti al di fuori delle fasce

medesime consentendo un incremento delle volumetrie fino al 150 per

cento. Le aree recuperate sono utilizzate per la fruizione pubblica del

litorale.







9. I comuni valutano le possibilità di incrementare i valori riportati ai

commi 7 e 8 in relazione alle caratteristiche dell’intervento proposto.







10. Gli interventi previsti dal programma integrato devono essere

realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale

in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in

particolare, dal d.lgs. 192/2005 nonché dalla l.r. 6/2008 e in modo che la

prestazione energetica risulti inferiore del 10 per cento rispetto ai valori

limite per il fabbisogno annuo di energia fissati dal d.lgs. 192/2005 ovvero

rispetto agli eventuali limiti più restrittivi definiti dal protocollo regionale

sulla bioedilizia di cui all’articolo 7 della l.r. 6/2008 e successive

modifiche.









11. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione promuove corsi di

formazione professionale volti allo sviluppo delle competenze nel campo

delle nuove metodologie di costruzione eco-compatibili ovvero della bio-

edilizia nonché delle connesse problematiche di sicurezza sui luoghi di

lavoro. La Regione promuove, altresì, specifiche azioni dirette alla

ricollocazione e alla stabilizzazione lavorativa, mediante l’impiego nei

nuovi settori edilizi, anche ai sensi della legge regionale 22 luglio 2002, n.

21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori

socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito

di politiche attive del lavoro) e successive modifiche.







12. I comuni istituiscono il registro degli interventi di cui al presente

articolo al fine di monitorare l’incremento dei pesi insediativi nell’ambito

del territorio comunale. I comuni provvedono annualmente a trasmettere i

dati riepilogativi alla Regione.”.







7. L’articolo 8 della l.r. 21/2009 è abrogato.







8. All’articolo 9 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:



a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:



“Costituisce condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti di cui al

presente comma l’adozione, da parte dei comuni, della deliberazione prevista

dall’articolo 7, comma 5.”;



b) al comma 4 le parole da: “ Individuazione del primo” a : “ Pomezia” sono

soppresse;



c ) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:





“4 bis. Le opere ricomprese negli strumenti urbanistici di cui all’articolo 7

possono essere finanziate anche attraverso appositi strumenti di ingegneria

finanziaria previsti dall’Unione europea.”.







9. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:



“4 bis. Ai fini di una più efficace attuazione degli interventi e della

programmazione prevista dal presente capo in materia di edilizia sociale, la

Giunta regionale adotta una specifica carta dei suoli e degli immobili pubblici

ricadenti nel territorio regionale, finalizzata alla pianificazione delle aree

utilizzabili e idonee, secondo i vigenti strumenti urbanistici generali, per

interventi di superamento dell’emergenza abitativa. La carta ricognisce e

individua, altresì, gli edifici di proprietà pubblica, afferenti al patrimonio

regionale o di altri enti pubblici, al fine di promuovere l’adozione di specifici

piani di recupero ai sensi della l. 457/1978. La Regione, per la realizzazione di

detti piani di recupero, può acquisire immobili rimasti inutilizzati per più di

cinque anni e/o in evidente stato di degrado, al fine di recuperarli, con priorità

per gli immobili ubicati nei centri storici. I comuni localizzano gli interventi

relativi ai fabbisogni abitativi prioritariamente nelle aree o immobili disponibili

individuati dalla carta dei suoli e degli immobili pubblici, ove adottata.”.







10. L’articolo 14 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:







“Art. 14



(Misure a sostegno dei soggetti che hanno contratto o contrarranno mutui per

l’autocostruzione per l’acquisto della prima casa e per l’autorecupero)







1. Per sostenere gli individui che hanno contratto o intendono

contrarre un mutuo finalizzato all’acquisto, alla costruzione,





all’autocostruzione anche associata, al recupero o all’autorecupero della

prima casa, la Regione promuove misure di sostegno e garanzia.







2. Accanto al fondo di solidarietà per i mutui istituito dall’articolo 13

della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale

per l’esercizio 2009) è istituito, a favore dei nuclei familiari con un reddito

ISEE fino a 40 mila euro che non presentano sufficienti garanzie per

l’accensione di mutui, un fondo di garanzia finalizzato a consentire

l’accesso al mutuo. I soggetti di cui al presente articolo non devono

possedere altri immobili di proprietà nella regione Lazio e il mutuo da

contrarre non può essere superiore a quindici volte il loro reddito ISEE.

Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti

per l’identificazione dei nuclei familiari interessati e la modalità di

funzionamento del fondo la cui gestione è affidata a Sviluppo Lazio S.p.A

o a sue controllate.







3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono rivolte anche alle

cooperative di autorecupero di immobili pubblici. Il fondo previsto al

comma 2 può essere anche utilizzato per l’accensione di mutui individuali

o la trasformazione dei mutui intrapresi dalle cooperative di autorecupero

in mutui individuali e comunque finalizzati all’autorecupero di immobili

pubblici. Le misure previste dal presente articolo sono rivolte, altresì, ai

soggetti che intendono realizzare interventi in autocostruzione anche

associata. Con successivo regolamento, la Giunta regionale fornisce

indirizzi e direttive atte a disciplinare gli interventi di autocostruzione,

anche associata.







4. Le risorse di cui al fondo di garanzia previsto dal comma 2 sono

utilizzate, fino a un limite massimo del 25 per cento della disponibilità





annuale, per la concessione di contributi a favore dei nuclei familiari,

anche monoparentali, costituiti da persone ultrasessantacinquenni con

reddito ISEE, riferito all’intero nucleo familiare, inferiore o uguale a 25

mila euro, per ristrutturare o adeguare gli immobili di proprietà, destinati a

prima casa, al fine della messa in sicurezza e adeguamento degli impianti

tecnologici ed igienici, dell’incremento del risparmio energetico,

dell’eventuale abbattimento delle barriere architettoniche e

dell’installazione di apparecchiature di telesoccorso e telecontrollo, di

meccanismi di rilevazioni di perdite (gas, acqua) e automatismi in genere.

Il contributo regionale previsto dal presente comma può essere concesso

fino ad un massimo del 50 per cento della spesa dichiarata ammissibile con

deliberazione della Giunta, da determinare con riferimento alla tipologia

dell’intervento e/o dell’impianto ed alle condizioni reddituali del nucleo

familiare.







5. Alla copertura delle spese relative ai contributi previsti ai commi 3

bis e 4 si provvede nei limiti degli stanziamenti disposti ai sensi

dell’articolo 15, comma 5 bis, fino ad un importo stabilito annualmente

con deliberazione della Giunta regionale; alla copertura delle ulteriori

spese previste dal presente articolo si provvede con appositi fondi previsti

dall’articolo 13 della l.r. 31/2008 e dall’articolo 75 della legge regionale 28

aprile 2006, n. 4, relativo al fondo speciale di garanzia per la casa.”.







11. Dopo l’articolo 15 della l.r. 21/2009 è inserito il seguente:







“Art. 15 bis



(Interventi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale)









1. In aggiunta agli strumenti di cui all’articolo 15, comma 4, sono

previsti anche interventi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale.









2. Al fine di consentire l’acquisto del bene “casa” tramite riscatto

con patto di futura vendita degli alloggi ATER o degli alloggi di nuova

costruzione di edilizia “sovvenzionata per mutuo sociale”, è istituita una

modalità di rateizzazione del prezzo di acquisto, di seguito denominato

“mutuo sociale”. Per interventi di edilizia “sovvenzionata per mutuo

sociale” si intendono interventi di nuova costruzione di alloggi realizzati,

al fine di calmierare i costi, su terreni nelle disponibilità degli enti pubblici

e attuati, in forma diretta, dalla direzione regionale competente in materia

di piani e programmi di edilizia residenziale.









3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta

dell’Assessore competente in materia di piani e programmi di edilizia

residenziale, sono stabiliti annualmente:





a) l’ammontare delle risorse finanziarie da destinare alla costruzione

di nuovi alloggi di edilizia sovvenzionata per mutuo sociale e

all’acquisto degli alloggi delle ATER;



b) i requisiti di accesso al mutuo sociale e i bandi per la definizione

dei soggetti beneficiari.







4. L’importo del mutuo sociale è pari al costo totale sostenuto per la

realizzazione dell’alloggio di nuova costruzione di edilizia “sovvenzionata

per mutuo sociale”, o pari al prezzo complessivo richiesto dall’ATER per

l’acquisto. In tal caso la Regione si sostituisce al soggetto avente titolo

all’acquisto. In entrambi i casi la cessione della proprietà avviene con il

pagamento dell’ultimo rateo di riscatto.











5. I ratei di riscatto con mutuo sociale sono mensili, fissi e composti

dalla quota capitale maggiorata dell’1 per cento di interesse, e di

ammontare non superiore al 20 per cento del reddito mensile del nucleo

familiare del beneficiario. Il pagamento della rata e’ sospeso in caso di

disoccupazione del beneficiario o altro impedimento al pagamento che si

verifichi in capo al beneficiario, previo accertamento dell’impedimento

stesso da parte della Regione. Nel periodo di sospensione, il beneficiario è

tenuto al pagamento del canone di locazione mediante le medesime

modalità della locazione delle ATER. Al termine dello stato di

disoccupazione o al cessare di altro impedimento al pagamento, quanto

versato dal beneficiario a titolo di canone di locazione viene calcolato in

conto prezzo. E’ consentita l’estinzione anticipata. I ratei di mutuo sociale

debbono essere reimpiegati per il finanziamento dell’edilizia residenziale

sociale.









6. Alla definizione delle modalità e dei criteri di attuazione del

presente articolo si provvede mediante deliberazione della Giunta

regionale da approvarsi, su proposta dell’Assessore competente in materia

di piani e programmi di edilizia residenziale, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge.









7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli

alloggi delle ATER che alla data di entrata in vigore della presente legge,

risultino già inseriti nei piani di vendita approvati dalla Giunta regionale.”.









12. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 21/2009 sono aggiunti i seguenti:



“4 bis. Le previsioni di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera a), della l.r.

36/1987 si applicano anche alle aree destinate a verde pubblico e servizi,

ricadenti nei piani di zona di cui alla l. 167/1962, per la realizzazione di nuovi





alloggi ERP, purché in dette aree sia garantita la relativa dotazione degli

standard urbanistici.







4 ter. Nel rispetto della dotazione degli standard urbanistici, le ATER e gli enti

locali, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o

adottati e ai regolamenti edilizi, possono realizzare sulle aree comprese nei

piani di zona di cui alla l. 167/1962, nuove volumetrie destinate a edilizia

sovvenzionata.







4 quater. Gli interventi di cui al comma 4ter, proposti ed approvati dalle ATER

sono attuabili previa acquisizione del parere del comune territorialmente

competente, in sede di conferenza di servizi.”.







13. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 21/2009 le parole: “di cui al comma 1,

lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”.







14. All’articolo 18 della l.r. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:



a) il comma 4 è abrogato;



b) al comma 5 le parole: “nei commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “nel

comma 3”.



15. L’articolo 25 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:







“Art. 25



(Disposizioni per favorire il recupero dei nuclei edilizi abusivi



e definizione delle domande di sanatoria edilizia)







1. Al fine di consentire la definizione dei procedimenti di sanatoria

edilizia straordinaria ancora pendenti, i soggetti che hanno presentato





domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi

della l. 47/1985 e successive modifiche, dell’articolo 39 della l. 724/1994 e

successive modifiche, dell’articolo 32 del d.l. 269/2003 e della l.r.

12/2004, possono presentare al comune alternativamente:



a) una perizia giurata del tecnico abilitato dell’avvenuta formazione

del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per decorso dei termini

stabiliti dall’articolo 35 della l. 47/1985, dall’articolo 39 della l.

724/1994, dall’articolo 32 del d.l. 269/2003 nonché dall’articolo 6

della l.r. 12/2004, ove ne ricorrano le condizioni previste;

b) la documentazione integrativa a quella trasmessa al comune, resa

in conformità alle relative discipline delle singole sanatorie edilizie.









2. Sono escluse dall’applicazione del comma 1 tutte le domande

per cui sia stata notificata l’improcedibilità.







3. I comuni, entro novanta giorni dal ricevimento dalla perizia

giurata di cui al comma 1, lettera a), verificano la veridicità delle

attestazioni stesse. Decorso il termine senza l’adozione di un

provvedimento di autotutela da parte del comune, il titolo abilitativo

edilizio in sanatoria si intende formato a tutti gli effetti di legge nei termini

previsti dalle singole leggi di sanatoria indicate nel medesimo comma 1,

lettera a).







4. L’interessato presenta la documentazione integrativa di cui al

comma 1, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del

regolamento di cui al comma 7. Il comune, entro novanta giorni dalla

ricezione della documentazione, provvede a rilasciare il titolo abilitativo

edilizio in sanatoria; nei comuni con popolazione superiore a 50.000

abitanti il termine per il rilascio del titolo è di centoventi giorni. Trascorsi





inutilmente i termini per il rilascio del titolo è possibile attivare le

procedure di cui al comma 1, lettera a), ove ricorrano le condizioni previste

dalle leggi citate.







5. Il comune interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento

dell’attestazione di cui al comma 1, lettera a) ovvero dalla concessione del

titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi del comma 4, trasmette la

documentazione necessaria all’autorità giudiziaria ai fini di quanto previsto

dall’articolo 38 della l. 47/1985 e successive modifiche.







6 Al fine di consentire l’effettivo espletamento delle funzioni

amministrative di competenza comunale connesse alla definizione dei

procedimenti di cui al comma 1, i comuni possono applicare diritti

istruttori, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 7.







7. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2012, con regolamento

di attuazione di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto,

definisce i criteri e le modalità per la presentazione degli atti e dei

documenti di cui al comma 1 nonché per la definizione dei diritti istruttori

ai sensi del comma 6.







8. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del

regolamento di cui al comma 7, il comune invia alla Regione l’elenco

completo dei titoli abilitativi edilizi in sanatoria, rilasciati anche per effetto

delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 nonché l’elenco delle richieste dei

titoli abilitativi edilizi in sanatoria ancora non definite.







9. I comuni, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in

vigore del regolamento di cui al comma 7, adottano o adeguano le





perimetrazioni dei nuclei edilizi abusivi, ai sensi della legge regionale 2

maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il

recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) e successive modifiche,

tenendo conto delle costruzioni abusive ultimate entro il 31 marzo 2003. A

seguito dell’adozione della perimetrazione, i comuni adottano gli ulteriori

strumenti urbanistici previsti dalla l.r. 28/1980 per la riqualificazione dei

nuclei edilizi abusivi. La mancata adozione della perimetrazione di cui al

presente comma entro i termini previsti produce la decadenza da eventuali

finanziamenti previsti dalla l.r. 28/1980 e successive modifiche e

l’impossibilità di accedere ai finanziamenti relativi alla riqualificazione

urbana di cui all’articolo 9.”.







16. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme

in materia di attività urbanistico edilizia e snellimento delle procedure) e successive

modifiche le parole: “comportano le varianti allo strumento generale di seguito

elencate” sono sostituite dalle seguenti: “non comportano varianti allo strumento

generale ovvero, se le comportano, quando queste ultime riguardino”.







17. Al comma 1, lettera e), dell’articolo 1 della l.r. 36/1987 le parole: “e non

comporti la realizzazione di organismi edilizi autonomi” sono soppresse.







18. Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 36/1987 le parole: “dal comune con

deliberazione consiliare” sono sostituite con: “dal comune con deliberazione consiliare

ovvero con deliberazione della giunta comunale, qualora conformi allo strumento

urbanistico generale”.







19. L’articolo 1 bis della l.r. 36/1987 è sostituito dal seguente:

















“Art. 1 bis







1. I piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, che

non comportino le modifiche di cui all’articolo 1, sono approvati dalla

giunta comunale, senza l’applicazione delle procedure di cui al medesimo

articolo 1, commi 2 e 3.







2. Le modifiche di seguito elencate non costituiscono variante

sostanziale a un piano attuativo di cui all’articolo 1, comma 1 quando

riguardano:



a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi

destinati a verde pubblico e servizi;



b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse

generale, quando l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse

nell’ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era

stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale;



c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste

dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro

il 20 per cento;



d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti

diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso

pubblico prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni

singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo

del 10 per cento;



e) modificazioni planovolumetriche che non alterino le

caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici,

anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i





limiti stabiliti dal decreto del Ministro per il lavori pubblici 2

aprile 1968;



f) le modifiche che incidono sull’entità delle cubature dei locali

tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle

singole unità immobiliari, nonché le modifiche che variano il

numero delle unità stesse;



g) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di

rappresentazione grafica del piano;



h) le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze

sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse

all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;



i) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli

insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico

senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la

riduzione degli standard urbanistici;



l) l’individuazione delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della

l. 457/1978;



m) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio

esistente di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia) e successive modifiche;



n) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino

modifiche al perimetro del piano o del programma;



o) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei

tracciati della viabilità primaria;



p) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, ivi

inclusi quelli ricadenti nelle zone di recupero dei nuclei edilizi

abusivi, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici.









3. Alle modifiche di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui

all’articolo 6, comma 2 della l.r. 22/1997, e sentito il collegio di vigilanza,

nei casi in cui i piani attuativi sono stati oggetto di approvazione con le

procedure dell’accordo di programma.”.







20. L’articolo 2 della l.r. 36/1987 è abrogato.







21. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 36/1987 e successive modifiche dopo le

parole: “articolo 1, primo comma” sono inserite le seguenti: “con esclusione dei piani di

lottizzazione”.







22. All’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia

di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed

ambientale del territorio della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:



a) al comma 4 le parole: “Tali zone hanno destinazione per opere di

urbanizzazione e recupero degli standards urbanistici se non disponibili

all’interno dell’ambito.” sono soppresse;

b) il comma 5 è abrogato.









23. Al comma 01 dell’articolo 3 della l.r. 22/1997 e successive modifiche sono

apportate le seguenti modifiche:



a) le parole: “sono presentati” sono sostituite dalle seguenti: “sono

realizzati”;

b) le parole: “all’atto di presentazione” sono sostituite dalle seguenti: “prima

della sottoscrizione dell’atto convenzionale attuativo”.









24. All’articolo 6 della l.r. 22/1997 sono apportate le seguenti modifiche:





a) alla lettera a) del comma 1 le parole: “e non comporti la realizzazione di

organismi edilizi autonomi” sono soppresse;



b) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:



“d bis) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di

rappresentazione grafica del piano;



d ter) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei tracciati

della viabilità primaria.”.







25. All’articolo 7 della l.r. 22/1997, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:



“1 bis) Le modifiche ai programmi di cui al comma 1, approvati con la

procedura dell’accordo di programma che non incidono sul perimetro di zona

di PRG, sulla volumetria massima consentita, nonché sul rapporto tra

l’edificazione residenziale e non residenziale, sono autorizzate dal

responsabile dell’ufficio procedente, sentito il collegio di vigilanza, nei casi in

cui i piani attuativi sono stati oggetto di approvazione con le procedure

dell’accordo di programma.”.







26. All’articolo 29 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza

sull’attività urbanistico-edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:



a) alla rubrica le parole: “di demolizione e di ripristino” sono sostituite dalle

seguenti: “connesse alle attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo

edilizio”;

b) al comma 1 dopo le parole: “dello stato dei luoghi,” sono inserite le

seguenti: “di acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi

nonché sulle spese afferenti alla predisposizione degli strumenti urbanistici

relativi ai nuclei edilizi abusivi,”.









27. All’articolo 38 della l.r. 15/2008 sono apportate le seguenti modifiche:





a) al comma 1 le parole: “di demolizione” sono sostituite dalle seguenti:

“connesse alle attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio”;

b) al comma 2 le parole: “di demolizione” sono sostituite dalle seguenti:

“connesse alle attività di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio.”.









28. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 aprile 2009, n. 13

(Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole:



“Sono compresi, altresì, nella definizione di sottotetto i volumi sottostanti la copertura

a falda degli edifici, anche se già computati nel volume residenziale, qualora siano

suscettibili di una suddivisione mediante la realizzazione di un solaio intermedio che

assicuri il rispetto delle altezze minime previste dai regolamenti edilizi comunali nonché

delle caratteristiche geometriche e delle altezze minime stabilite dall’articolo 3.”







29. All’articolo 3 della l.r. 13/2009 e successive modifiche sono apportate le

seguenti modifiche:



a) la lettera b), del comma 1 è sostituita dalla seguente:



“b) l’altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio sovrastante, o

una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio

di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e

quello più basso dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere

fissata in 2,00 metri, ivi compresi i volumi tecnici con copertura piana;”;



b) alla lettera e) del comma 1 le parole: “di cui alla lettera b)” sono sostituite

dalle seguenti: “di cui alle lettere b) e d)”;



c) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:



“f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché

delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al fine di assicurare i

parametri fissati dalla presente legge, a condizione che non comportino un

aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente.”;





d) il comma 2 è sostituito dal seguente:



“2. Ai fini del raggiungimento dell’altezza prevista per l’abitabilità ovvero

dell’altezza media di cui al comma 1, lettere b) e c), sono consentiti la

sopraelevazione o l’abbassamento dell’ultimo solaio e la conseguente

modifica della quota d’imposta dello stesso, a condizione che rispettino le

altezze fissate dai regolamenti edilizi e che non incidano negativamente sulla

statica e sul prospetto dell’edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di

agibilità dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonché le

norme sismiche.”.







30. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2009 è sostituito dal seguente:



“1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone individuate

come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale

(PTPR).”.







31. Dopo la lettera d), del comma 4, dell’articolo 8 della legge regionale 6 ottobre

1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche

è aggiunta la seguente:



“d bis) la realizzazione di impianti e attrezzature sportive nonché strutture ad

essi collegate ai fini della valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio; in tali

casi si applicano gli indici stabiliti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n.

38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche per le zone

agricole.”.







32. Alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei

beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche sono apportate

le seguenti modifiche:



a) all’articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:



“3.3 Qualora lo sviluppo delle attività sportive di cui al comma 2, lettera d),





comporti la necessità di razionalizzare o integrare bacini sciistici

intercomunali si fa ricorso ai programmi di intervento previsti dall’articolo

31 bis, anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 10, comma 8 e dalle

disposizioni contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR

adottato ai sensi dell’articolo 23 comma 2, fermo restando il rimboschimento

compensativo con specie autoctone. In tali casi il programma di intervento

deve essere proposto dagli enti locali interessati dal bacino sciistico. Tale

deroga è autorizzata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta

regionale che acquisisce all’uopo l’intesa con il Ministero per i beni e le

attività culturali; il Consiglio regionale approva la proposta della Giunta

regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della stessa.”;







b) all’articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:



“4 bis. La sussistenza dell’interesse archeologico delle aree individuate nel

PTPR, non vincolate con un provvedimento dell’amministrazione competente,

è resa dalla soprintendenza archeologica con propria dichiarazione vincolante

a seguito dei relativi accertamenti. Qualora a seguito di accertamenti eseguiti

dalla soprintendenza, venga verificata l’inesistenza dei beni da tutelare, la

realizzazione degli interventi non necessita di autorizzazione paesaggistica. La

Regione prende atto di tali accertamenti e adegua i relativi perimetri.”;







c) all’articolo 18 ter, comma 1:



1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:



“b) gli ampliamenti ed i completamenti di edifici pubblici da effettuarsi in

deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR adottato ai sensi

dell’articolo 23, comma 2. La deroga alle disposizioni di cui alla presente

legge e alle disposizioni contenute nelle classificazioni di zona del PTP o

del PTPR adottato ai sensi dell’articolo 23, comma 2 per la realizzazione

di opere pubbliche o private di pubblico interesse quali ospedali, cimiteri,





interventi portuali, strutture ricettive di carattere alberghiero ed extra

alberghiero, scuole, università, impianti e attrezzature sportive, nonché

l’individuazione di aree per standard finalizzate alla realizzazione di

edilizia sociale e l’individuazione di aree dei piani di zona ex legge 18

aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree

fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e per il recupero dei nuclei

abusivi ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme

concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti

spontaneamente), è autorizzata dal Consiglio regionale su proposta della

Giunta regionale che acquisisce all’uopo l’intesa con il Ministero per i beni

e le attività culturali; il Consiglio regionale approva la proposta della

Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento della stessa. Sono

altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamenti di

edifici destinati ad attività produttive che comportino la realizzazione di un

volume non superiore al 20 per cento dell’edificio esistente, salvo

prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o

del PTPR. E’ altresì consentito, fermo restando la cubatura ammissibile,

per finalità legate alle attività esercitate nelle zone produttive, derogare alle

altezze ammesse dai PTP purché conformi a quelle ammesse dal PTPR che

non superino comunque quelle degli edifici limitrofi esistenti;”;



2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:



“b bis) gli interventi nelle aree edificabili, dotate di urbanizzazione

primaria, previste negli strumenti urbanistici vigenti, adottati, e loro

varianti, delimitate da ambiti classificati dal PTPR come insediamenti

urbani, la cui trasformazione non risulta compatibile con la

classificazione di tutela, sono autorizzati dal Consiglio regionale su

proposta della Giunta regionale che acquisisce all’uopo l’intesa con il

Ministero per i beni e le attività culturali; il Consiglio regionale approva

la proposta della Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento





della stessa;”;



3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:



“d bis) le installazioni e gli adeguamenti relativi ad infrastrutture di

comunicazione elettronica di cui agli articoli 87 ed 87 bis del decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni

elettroniche) e successive modifiche compresi tra gli interventi di lieve

entità di cui ai punti 23 e 24 dell’allegato 1 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante

procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli

interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), nonché

le opere di cui all’articolo 88 del medesimo decreto legislativo; tali

interventi sono effettuati in deroga alle disposizioni contenute nelle

classificazioni di zona dei PTP o del PTPR.”;



d) all’articolo 36 quater, dopo il comma 1, è inserito il seguente:



“1.1. Fino all’approvazione del PTPR e comunque per un periodo non superiore a

cinque anni dalla sua adozione, gli strumenti urbanistici adottati in conformità ai PTP

approvati, trasmessi alla Regione prima della data di pubblicazione del PTPR indicata

dal comma 1 sexies, in relazione ai quali i comuni abbiano riscontrato, nell’ambito del

PTPR, una incongrua individuazione dei paesaggi ovvero contradditorietà della relativa

disciplina, sono valutati con le procedure di cui al comma 1. Gli esiti dei procedimenti

conclusi ai sensi del presente comma sono recepiti nel PTPR, secondo le procedure

previste per la sua approvazione.”;



e) dopo l’articolo 36 quater è aggiunto il seguente:



“Art. 36 quinquies



(Adeguamento ai giudicati e correzione di errori)







1. In attesa dell’approvazione del PTPR la Giunta regionale, con

propria deliberazione, solo ai fini del vincolo paesistico, può procedere





all’introduzione degli adeguamenti conseguenti a sentenze passate in

giudicato nonché alla correzione di errori grafici o materiali su

segnalazione dell’amministrazione comunale.”;







33. La locuzione: “domande pervenute alla Regione entro il 14 febbraio 2008”

prevista al comma 1 sexies dell’articolo 36 quater della l.r. 24/1998 è interpretata nel

senso che essa è riferita alle domande pervenute entro il 14 febbraio 2008 anche ai

comuni in riferimento all’esercizio delle funzioni sub delegate di cui alla legge

regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in

materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e

della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1) e successive modifiche.







34. La locuzione “zone a protezione speciale” prevista dall’articolo 3, comma 1,

lettera b), della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di

definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche è interpretata nel senso che essa è

riferita alle sole zone di protezione speciale, non ricadenti in aree naturali protette, che,

alla data di entrata in vigore della legge stessa, erano delimitate con atto della Regione

pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) attraverso

perimetrazioni provvisorie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8

settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e

della fauna selvatiche) e successive modifiche.







35. All’articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 12/2004 la locuzione: “anche con

aumento della superficie utile lorda” è interpretata nel senso che è riferita anche al

volume.







36. Al comma 9 dell’articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38

(Norme sul governo del territorio) e successive modifiche sono aggiunte, in fine, le





seguenti: “nonché gli impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse di origine

agricola”.







37. La lettera c), comma 1, dell’articolo 12 della legge regionale 27 maggio 2008,

n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) è

sostituita dalla seguente:



“c) delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie

utile dell’unità abitativa realizzata, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con

almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie

vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni;”.







38. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13

(Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto

1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la

realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche) e successive

modifiche è inserito il seguente:



“4 bis. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico situate nei

centri storici e minori, a gestione unitaria, anche compresi in programma di

itinerario, che forniscono alloggio anche in stabili separati purché ubicati nel

centro storico e distanti non oltre 300 metri dall’edificio principale in cui sono

ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali

compreso l’eventuale servizio di ristorazione. Le caratteristiche e le tipologie delle

strutture di cui al presente comma sono determinate dalla Giunta regionale con

apposito regolamento da approvarsi entro novanta giorni.”.







39. E’ istituito l’Osservatorio regionale del territorio, di seguito denominato

Osservatorio, presso l’assessorato regionale competente in materia di urbanistica, quale

organismo di partecipazione pubblica sull’uso e l’assetto del territorio. L’Osservatorio

svolge le seguenti funzioni:





a) analizza e monitora l’uso e l’assetto del territorio regionale;



b) valuta e propone gli interventi necessari della Regione e degli enti locali in

merito alla pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, con particolare

riferimento al patrimonio demaniale e immobiliare pubblico e alla emergenza

abitativa;



c) effettua il monitoraggio sulle trasformazioni edilizie e sul miglioramento del

patrimonio edilizio esistente.







40. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio

di cui al comma 39 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentite le

commissioni consiliari competenti, su proposta dell’Assessore competente in materia di

urbanistica, di concerto con l’Assessore competente in materia di casa. I membri

dell’Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

L’Osservatorio, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 39, assicura la

massima partecipazione delle associazioni rappresentative di livello regionale,

provinciale, comunale e dei comitati di scopo locali, effettuando la periodica

consultazione di detti soggetti e raccogliendone le istanze e le proposte. Alle sedute

dell’Osservatorio possono partecipare, in relazione agli argomenti trattati, i membri

delle commissioni competenti in materia di casa, ambiente e urbanistica del Consiglio

regionale. L’Osservatorio è istituito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio

regionale.







41. Sono fatte salve le richieste di titoli abilitativi già presentate, alla data di

entrata in vigore della presente legge, ai sensi della l.r. 21/2009. Qualora i soggetti

richiedenti vogliano usufruire degli incentivi introdotti nella l.r. 21/2009 dalla presente

legge, ove più favorevoli, gli stessi devono presentare una nuova domanda

conformemente alle relative disposizioni.









42. La legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 (Disciplina di salvaguardia per

l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in

alcuni territori della Regione) è abrogata.







43. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.















IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE



(Gianfranco Gatti) (Mario Abbruzzese)















Si attesta che la presente legge è conforme al testo deliberato dal Consiglio

regionale.







IL DIRETTORE



DEL SERVIZIO AULA,

COMMISSIONI



(Dott. Onoratino Orticello)













1 commento:

  1. Deve esserci un refuso: l'art. 5 comma 4 dice:
    "Gli interventi di cui al comma 1 non possono essere sommati con quelli previsti dall’articolo 3, fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 comma 11, 3 bis, 3 ter e 4.”, ma l'art. 3 termina con il comma 10, mentre il comma 8 dell'art. 3 prevede la cumulabilità dell'ampliamento con la fattispecie prevista dall'art. 5.

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